Ordinanza — n. 4287/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. RG 9132- 2021, sollevato dalla Corte d'Appello di Venezia nel procedimento n. RG 2038/2020 proposto da una parte da GROBBERIO MARIANGELA e GROBBERIO LUCIA, in proprio ed in qualità di titolari e legali rappresentanti della SOCIETA' AGRICOLA GROBBERIO MARIANGELA E LUCIA S.S., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANIA CAVALLO, DAVIDE PASQUALI; dall'altra parte da SNAM RETE GAS SPA, SNAM SPA, MAX STREICHER SPA, MIDAL SRL, ASSICURAZIONI GENERALI SPA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4287/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Grobberio Mariangela, Grobberio Lucia e la società Agricola Grobberio si sono costituite nel presente procedimento. CONSIDERATO CHE Il ricorso è meritevole di accoglimento. Ric. 2021 n. 09132 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -2- Come ha sottolineato la Corte d'appello di Venezia, secondo la giurisprudenza di questa Corte la cessione volontaria del bene espropriato può configurare un contratto ad oggetto pubblico solo ove vi sia un collegamento tra il contratto e una formale procedura espropriativa già avviata; diversamente deve ritenersi che l'amministrazione abbia inteso percorrere la via dell'acquisizione del diritto reale a mezzo di un contratto assoggettato alla disciplina privatistica (v., per tutte, Cass.1534/2018).
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la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. RG 9132- 2021, sollevato dalla Corte d'Appello di Venezia nel procedimento n. RG 2038/2020 proposto da una parte da GROBBERIO MARIANGELA e GROBBERIO LUCIA, in proprio ed in qualità di titolari e legali rappresentanti della SOCIETA' AGRICOLA GROBBERIO MARIANGELA E LUCIA S.S., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANIA CAVALLO, DAVIDE PASQUALI; dall'altra parte da SNAM RETE GAS SPA, SNAM SPA, MAX STREICHER SPA, MIDAL SRL, ASSICURAZIONI GENERALI SPA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CORRADO MISTRI, che conclude chiedendo che la Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 45 e 47, quarto comma c.p.c., voglia dichiarare che il Tribunale di Verona è giudice competente alla trattazione della causa in epigrafe indicata, con i conseguenti provvedimenti per la riassunzione del giudizio. PREMESSO CHE La Corte d'appello di Venezia ha richiesto d'ufficio regolamento di competenza affinché questa Corte dichiari la competenza per materia e territorio del Tribunale di Verona.
Mariangela Grobberio, Lucia Grobberio e la società Agricola Grobberio hanno convenuto il giudizio Snam Rete Gas spa e Snam spa davanti al Tribunale di Verona, affinché venisse accertato l'inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di costituzione di una servitù di metanodotto, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale, con conseguente condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1039/2020, ha dichiarato la propria incompetenza in favore della Corte d'appello di Venezia. La Corte d'appello di Venezia si è a sua volta ritenuta incompetente, ritenendo che la controversia non rientri nella competenza per materia di cui agli artt. 53 e 54 del d.p.r. n. 327/2001.
Grobberio Mariangela, Grobberio Lucia e la società Agricola Grobberio si sono costituite nel presente procedimento. CONSIDERATO CHE Il ricorso è meritevole di accoglimento. Ric. 2021 n. 09132 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -2- Come ha sottolineato la Corte d'appello di Venezia, secondo la giurisprudenza di questa Corte la cessione volontaria del bene espropriato può configurare un contratto ad oggetto pubblico solo ove vi sia un collegamento tra il contratto e una formale procedura espropriativa già avviata; diversamente deve ritenersi che l'amministrazione abbia inteso percorrere la via dell'acquisizione del diritto reale a mezzo di un contratto assoggettato alla disciplina privatistica (v., per tutte, Cass.1534/2018).
Nel caso in esame, essendo la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera sopravvenuta al contratto costitutivo della servitù, la causa è stata correttamente incardinata davanti al Tribunale di Verona, trattandosi di controversia relativa alla esecuzione di un contratto privato. Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Verona, davanti al quale devono essere rimesse le parti. Non vi è provvedimento sulle spese, trattandosi di regolamento sollevato d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Verona, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 6 ottobre 2021. Il Presidente (Lorgnzo Orilia) n)\AAA\0 tO DnPOSITATO IN CANC