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Ordinanza — n. 4286/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4286/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4286/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I primi due motivi sono strettamente connessi e vanno congiuntamente esaminati: a) il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'articolo 22 c.p.c. e dell'articolo 456 c.p.c. in punto individuazione dell'ultimo domicilio del de cuius";

Regesto Legislator

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articolo 380- ter c.p, articolo 22 c.p, articolo 456 c.p, art. 91, comma 1 c.p; Ordinanza — n. 4286/2022 — snciv · Corte di Cassazione: L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l'assorbimento del terzo, che contesta violazione e falsa applicazione dell'art. 91, comma 1 c.p.c. in punto di condanna alle spese di lite. II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato e la causa va riassunta davanti al Tribunale di Massa, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

Parole chiave

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limiti della competenza trasmissione per incompetenza reintegrazione dei beneficiari di una rendita legatario reintegrazione della cittadinanza competenza in materia d'asilo

Disposizioni normative citate

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articolo 380- ter c.p
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 380- ter c.p.c.
articolo 22 c.p
a) il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'articolo 22 c.p.c.
articolo 456 c.p
e dell'articolo 456 c.p.c.
art. 91, comma 1 c.p
L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l'assorbimento del terzo, che contesta violazione e falsa applicazione dell'art. 91, comma 1 c.p.c.
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Testo completo

olp. 2_,S 6 ORDINANZA sul ricorso 4238-2021 proposto da: ZUCCHETTO MORI CLAUDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, N.38, presso lo studio dell'avvocato DARIO SCIME', rappresentata e difesa dagli avvocati IOLANDA BARBA, ERNESTO LAVATELLI, PIERPAOLO TRAVERSO; - ricorrente- contro ZUCCHETTO ALEX, ODEMONDO FRANCA; - intimati - avverso la sentenza n. 5/2021 del TRIBUNALE di MASSA, depositata il 4/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. TOMMASO BASILE, il quale chiede l'accoglimento del terzo motivo, rigettato il resto. PREMESSO CHE Claudia Mori Zucchetto ricorre per regolamento di competenza nei confronti di Alex Zucchetto e Franca Odemondo avverso la pronunzia n. 5/2021, con la quale il Tribunale di Massa ha dichiarato la propria incompetenza per territorio rispetto alla causa instaurata dalla ricorrente di reintegrazione della propria quota di legittima attraverso la riduzione delle disposizioni del testamento redatto dal padre e delle liberalità indirette effettuate in vita dal de culus nei confronti dei convenuti, rispettivamente vedova e figlio del padre Italo Zucchetto.

Alex Zucchetto e Franca Odemondo non hanno proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 380- ter c.p.c. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1) I primi due motivi sono strettamente connessi e vanno congiuntamente esaminati:

a) il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'articolo 22 c.p.c. e dell'articolo 456 c.p.c. in punto individuazione dell'ultimo domicilio del de cuius";

b) il secondo motivo contesta "vizio di motivazione sotto il profilo della omissione della valutazione di una circostanza decisiva della controversia, ossia omessa valutazione della dichiarazione in punto domicilio paterno resa da Alex Zucchetto nell'atto di citazione dinnanzi alla Corte d'appello di Genova". I motivi vanno accolti. Il Tribunale di Massa ha individuato il luogo dell'ultimo domicilio del defunto in Genova, in quanto luogo della sua ultima residenza, ove il de cuius era stato Ric. 2021 n. 04238 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -2- titolare di una ditta individuale e legale rappresentante di varie società ed erano stati stipulati atti di compravendita, nonché luogo ove la ricorrente ha accettato l'eredità con beneficio di inventario.

Tali elementi sono insufficienti o irrilevanti per l'individuazione del domicilio del de cuius, a fronte della scelta del medesimo di trasferirsi presso la casa del figlio situata in Bagnone, nelle cui adiacenze vive la vedova (v. p. 10 del ricorso), anche considerate le dichiarazioni rese in altri procedimenti da Alex Zucchetto (v. p. 12 - 14 del ricorso).

2) L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l'assorbimento del terzo, che contesta violazione e falsa applicazione dell'art. 91, comma 1 c.p.c. in punto di condanna alle spese di lite. II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato e la causa va riassunta davanti al Tribunale di Massa, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo e dichiara la competenza del Tribunale di Massa, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge; spese al merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 6 ottobre 2021. Il Presidente (Lorenzo Orilia) A,) DEPOSI