Ordinanza — n. 4285/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 427-2021 proposto da: IACOVELLI PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 276, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CARDARELLI, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro PICARELLA ROBERTO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIAMPIETRO BALDASSARRA, ANTONIO ANGELO ROMANI; - controricorrente- contro PONZA MARIO; - intimato - avverso la sentenza n. 4921/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 369 c.p, articolo 325 c.p; Ordinanza — n. 4285/2022 — snciv · Corte di Cassazione: L'intimato Mario Ponza non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE Preliminare all'esame del ricorso, articolato in due motivi, è la verifica della sua procedibilità. Il ricorrente afferma che la sentenza impugnata, pubblicata in data 9 ottobre 2020, gli è stata notificata in data 16 ottobre 2020. Al riguardo va rilevato che non risulta depositata la relazione della notificazione della sentenza, deposito previsto a pena di improcedibilità dall'articolo 369 c.p.c. al fine di consentire a questa Corte di verificare la tempestività della proposizione del ricorso.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 427-2021 proposto da: IACOVELLI PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 276, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CARDARELLI, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro PICARELLA ROBERTO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIAMPIETRO BALDASSARRA, ANTONIO ANGELO ROMANI; - controricorrente- contro PONZA MARIO; - intimato - avverso la sentenza n. 4921/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Pierluigi Iacovelli ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 9 ottobre 2019, n. 4921, che ha rigettato l'appello proposto dal ricorrente, confermando la sentenza di primo grado. Il Tribunale aveva accolto la domanda di Iacovelli (di risoluzione del contratto di vendita di una autovettura e di condanna al risarcimento del danno) nei confronti di Mario Ponza, rigettando invece la medesima domanda nei confronti di Roberto Picarella, ritenendolo estraneo al contratto di vendita. Resiste con controricorso Roberto Picarella.
L'intimato Mario Ponza non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE Preliminare all'esame del ricorso, articolato in due motivi, è la verifica della sua procedibilità. Il ricorrente afferma che la sentenza impugnata, pubblicata in data 9 ottobre 2020, gli è stata notificata in data 16 ottobre 2020. Al riguardo va rilevato che non risulta depositata la relazione della notificazione della sentenza, deposito previsto a pena di improcedibilità dall'articolo 369 c.p.c. al fine di consentire a questa Corte di verificare la tempestività della proposizione del ricorso.
Né, d'altro canto, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 325 c.p.c. è stato osservato rispetto al deposito della sentenza impugnata, essendo il ricorso stato notificato 1'11 dicembre 2020. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile. Ric. 2021 n. 00427 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -2- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 6 ottobre 2021. Il Presidente (Lor9nzo Anti1/4, DEPOS!TATO !!