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Ordinanza Interlocutoria — n. 4272/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 4272/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4272/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8242-2019 proposto da: SERRA ANTONIA, CORETTI TIZIANA, elettivamente domiciliate in ROMA, V. ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato ARCANGELO GUZZO, che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro COMUNE DI MATERA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI N 17 presso lo studio dell'avvocato VIGLIONE GIANCARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICA ONORATI; - controficorrente - avverso la sentenza n. 422/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata 1'11/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 4272/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Parole chiave

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attribuzione dell'abitazione familiare assegnazione del luogo di soggiorno cosa locata assegno di matrimonio regime dei beni fra i coniugi quota di comproprietà

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8242-2019 proposto da: SERRA ANTONIA, CORETTI TIZIANA, elettivamente domiciliate in ROMA, V. ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato ARCANGELO GUZZO, che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro COMUNE DI MATERA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI N 17 presso lo studio dell'avvocato VIGLIONE GIANCARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICA ONORATI; - controficorrente - avverso la sentenza n. 422/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata 1'11/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che Serra Antonia aveva concesso in comodato alla figlia Tiziana Coretti un immobile sito in Matera ove quest'ultima aveva stabilito la propria abitazione insieme al coniuge dal quale si era poi legalmente separata in data 2 novembre 2011: con il provvedimento di separazione tale casa coniugale veniva assegnata alla suddetta Tiziana Coretti; la parte contribuente (madre e figlia) proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso opposto alla loro richiesa di restituzione parziale dell'IMU versata per il 2012, ritenendo le ricorrenti la spettanza in capo alla signora Coretti comodataria dell'obbligo di corrispondere l'IMU nella misura ridotta per abitazione principale dovendosi invece escludere la soggettività passiva dell'imposta in capo alla comodante proprietaria signora Serra; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello del comune di Matera affermando che il riconoscimento - sia pure ai soli fini IMU - di un diritto reale in re aliena quale sarebbe il diritto di abitazione a seguito di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione non avrebbe fondamento logico perché il proprietario dell'immobile verrebbe irragionevolmente a giovarsi di una esenzione non prevista dalla legge; la parte contribuente propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre il c:omune di Matera si costituisce Ric. 2019 n. 08242 sez.

MT - ud. 06-10-2021 -2- con controricorso e in prossimità dell'udienza deposita note di trattazione scritta con le quali si riporta al controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la parte contribuente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, 4 del D.L. n. 16 del 2012, 6 della legge n. 392 del 1978, nonché 1571 e 1803 c.c. in quanto, nell'ipotesi in cui un coniuge abbia concesso in comodato alla figlia un immobile e poi questa, dopo essersi sposata e avere adibito tale immobile a casa coniugale, si sia legalmente separata e sia risultata assegnataria di tale casa coniugale, l'IMU è di pertinenza della figlia assegnataria della casa e non della madre proprietaria della stessa.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. Così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. reside te ) ucio Lu rotti t DEPOSii ATA IN CANCtilkfliA IL CANCELLIERE