Ordinanza Interlocutoria — n. 4271/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7694-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06.363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope lcgis; - ricorrente - contro CAMILLO MARCANTONIO SAS DI CAMILLO E NICOLA MARCANTONIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI., rappresentata e difesa dagli avvocati VALENTINA RABITTI, FEDERICO FONZI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 736/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 4271/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La controversia, alla luce della mancanza di precedenti specifici e dalla circostanza, segnalata dal contribuente nella memoria, della pendenza di altri tre procedimenti tra le stesse parti e sulla identica materia, non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria. La causa va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza anche per una eventuale riunioni con altri procedimenti ivi pendenti tra le stesse parti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7694-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06.363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope lcgis; - ricorrente - contro CAMILLO MARCANTONIO SAS DI CAMILLO E NICOLA MARCANTONIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI., rappresentata e difesa dagli avvocati VALENTINA RABITTI, FEDERICO FONZI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 736/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. RILEVATO CHE 1.La soc. Camillo Marcantonio sas di Camillo e Nicola Marcantonio impugnava il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso dell'imposta del registro versata dalla società nella misura proporzionale dello 0,50%, ai sensi dell'ad 6 Tariffa Parte I del dPR 131/86, in relazione alla cessione dei crediti presenti e futuri costituiti dalle tariffe incentivanti vantati in favore del GSE (Gestione dei Servizi Energetici spa) a garanzia del pagamento dei canoni derivanti dal contratto di locazione finanziaria stipulato con Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i servizi finanziari delle imprese Spa, avente ad oggetto l'utilizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaico. 2.La Commissione Tributaria Provinciale di Chieti rigettava il ricorso rilevando che la cessione del credito aveva natura giuridica e causa diversa dalla operazione di finanziamento alla quale era collegata e che la stessa locazione finanziaria non rientrava nell'operatività dell'art. 15 dPR 601/1973. 3.Sull'impugnazione della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo accoglieva l'appello osservando, per quanto di interesse in questa sede, che il beneficio fiscale previsto dagli artt 15 e segg. del dPR 601/1973 applicabile all'operazione di finanziamento attuata Ric. 2020 n. 07694 sez.
MT - ud. 16-09-2021 -2- attraverso lo strumento della locazione finanziaria si estendeva anche alla collegata cessione del credito 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base ch un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 1.Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del dPR 601/73 e dell'art 14 dip. prel. cc in combinato disposto con l'art. 20 del dPR 131/86 ed in relazione all'art. 360 comma 1 nr 3 cpc , si sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, né il contratto di leasing, né la cessione del credito rientrano nella nozione di finanziamento ai fini della agevolazione fiscale prevista dall'art 15 dPR citato.
La controversia, alla luce della mancanza di precedenti specifici e dalla circostanza, segnalata dal contribuente nella memoria, della pendenza di altri tre procedimenti tra le stesse parti e sulla identica materia, non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria. La causa va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza anche per una eventuale riunioni con altri procedimenti ivi pendenti tra le stesse parti.
P.Q.M.
Ric. 2020 n. 07694 sez. MT - ud. 16-09-2021 -3- Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2021 Il Presidente Antonio Greco aEPOSiTATA IN CANCELLERIA )I(K.I, i O FEB 20