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Ordinanza Interlocutoria — n. 4266/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 4266/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4266/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giuseppe Alessandro D'Addetta propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso il 4 settembre 2007 dal Tribunale di Foggia, nei confronti suoi e di Patrizio Ricci in favore del La Contabilità s.n.c. per l'importo di € 109.427, 47. A sostegno della propria posizione il D'Addetta dedusse di aver consegnato a Patrizio Ricci, a titolo di amicizia, un assegno in bianco affinché pagasse una fornitura inferiore ad € 1.000,00 ma che detto titolo era stato invece completato per un importo di € 110.000,00, corrispondente per eccesso ad una esposizione del Ricci verso la Contabilità s.n.c. e consegnato a quest'ultima con l'abusiva annotazione, in calce allo stesso "assegno a firma di D'Addetta quale garante e socio di fatto del Ricci".

Regesto Legislator

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art. 1988 c.c, art. 2247 c.c, art. 1381 c.c; Ordinanza Interlocutoria — n. 4266/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Quanto all'assegno, la Corte d'Appello, aderendo alla pronuncia di primo grado, ha ritenuto che questo ben potesse essere qualificato come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con il conseguente esonero probatorio del rapporto fondamentale sottostante da parte del promissario beneficiario. Rapporto che, in ogni caso, poteva ritenersi provato essendo stata raggiunta la prova della società di fatto e della consegna da parte del Ricci, con presumibile delega del D'Addetta, dell'assegno precompilato e dattiloscritto dallo stesso contitolare passivo del rapporto commerciale in atti.

Parole chiave

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promessa di pagamento titolo esecutivo per i crediti non contestati rilascio del titolo esecutivo d'indennizzo delegazione di pagamento caso di garanzia bancaria assegno bancario

Disposizioni normative citate

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art. 1988 c.c
Quanto all'assegno, la Corte d'Appello, aderendo alla pronuncia di primo grado, ha ritenuto che questo ben potesse essere qualificato come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con il conseguente esonero probatorio del rapporto fondamentale sottostante da parte del promissario beneficiario.
art. 2247 c.c
art. 1381 c.c
1988 c.c., art. 1381 c.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20595-2020 proposto da: D'ADDETTA GIUSEPPE ALESSANDRO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO SQUARCELLA, LUCA DI BIASE; - ricorrente - contro LA CONTABILITA' SNC DI MARESCA GIUSEPPE & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 6, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONTE, rappresentato e difeso dall'avvocato TOMMASO DIMARTINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 163/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA. Ric. 2020 n. 20595 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -2- Rilevato che:

1. Giuseppe Alessandro D'Addetta propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso il 4 settembre 2007 dal Tribunale di Foggia, nei confronti suoi e di Patrizio Ricci in favore del La Contabilità s.n.c. per l'importo di € 109.427, 47. A sostegno della propria posizione il D'Addetta dedusse di aver consegnato a Patrizio Ricci, a titolo di amicizia, un assegno in bianco affinché pagasse una fornitura inferiore ad € 1.000,00 ma che detto titolo era stato invece completato per un importo di € 110.000,00, corrispondente per eccesso ad una esposizione del Ricci verso la Contabilità s.n.c. e consegnato a quest'ultima con l'abusiva annotazione, in calce allo stesso "assegno a firma di D'Addetta quale garante e socio di fatto del Ricci".

Contestò, pertanto, di essere obbligato in solido con il Ricci per il pagamento dell'importo di € 109.427,47 come, invece, affermato nel titolo monitorio. Anche Maurizio Ricci propose opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo contestandone l'eccessiva quantificazione. La società opposta si costituì in giudizio riferendo che l'assegno, completo dell'importo, ma privo della data, era stato consegnato dal Ricci al proprio legale rappresentante Maresca Giuseppe per costituire una idonea garanzia nelle more li un finanziamento per l'esti.nzione del debito.

Aggiunse di aver accettato l'assegno in funzione di garanzia del pagamento da parte del Ricci essendogli nota la qualità di socio di fatto del D'Addetta. Infine espose che la dizione contestata dal D'Addetta non era stata apposta sul titolo ma su un foglio distinto e non appariva verosimile che esso d'Addetta avesse consegnato al Ricci un titolo in bianco. Svolta attività istruttoria mediante interrogatorio formale ed escussione di testi, all' udienza di precisazione delle conclusioni si costituirono nuovi difensori del D'Addetta, i quali proposero querela di falso nei confronti dell'assegno contestando che quest'ultimo costituisse titolo di credito poiché privo di data e luogo di emissione, essendo invece una mera promessa di pagamento.

Il Tribunale di Foggia non autorizzò la presentazione della querela e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, con sentenza del 10 ottobre 2014 rigettò l'opposizione con conseguente conferma dell'opposto provvedimento monitorio e condanna degli opponenti alla refusione delle spese di giudizio.

2. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 163/2020 del 29 gennaio 2020 ha rigettato l'appello proposto da Giuseppe Alessandro D'Addetta, condannando quest'ultimo al pagamento delle spese di lite. La Corte d'Appello ha ritenuto che dalle deposizioni dei testi addotti dalla società opposta, i quali dichiararono di aver visto più volte il Dyddetta intrattenersi nel negozio del Ricci, ritirare le merci presso le società fornitrici, effettuare pagamenti nonché di aver assistito personalmente alla consegna dell'assegno a firma delP'Addetta dal Ricci, risultava evidente che tra i due sussistesse un vincolo di collaborazione, finalizzato all'esercizio dell'attività economica (aflectio societatis) ben distinto dal semplice vincolo di amicizia.

Quanto all'assegno, la Corte d'Appello, aderendo alla pronuncia di primo grado, ha ritenuto che questo ben potesse essere qualificato come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con il conseguente esonero probatorio del rapporto fondamentale sottostante da parte del promissario beneficiario. Rapporto che, in ogni caso, poteva ritenersi provato essendo stata raggiunta la prova della società di fatto e della consegna da parte del Ricci, con presumibile delega del D'Addetta, dell'assegno precompilato e dattiloscritto dallo stesso contitolare passivo del rapporto commerciale in atti.

3. Avverso tale decisione Giuseppe Alessandro D'Addetta propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso illustrato da memoria La Contabilità snc di Maresca Giuseppe & C. Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell'art.115 c.p.c., nonché omessa motivazione, in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 e 5, per aver la Corte d'Appello completamente omesso di considerare le dichiarazioni dei testimoni di parte opponente, Fabio e Valeriano Ricci, senza tuttavia esplicitare le ragioni a fondamento di tale decisione. 4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2247 c.c. nonché insufficiente e/o contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.

Sostiene il ricorrente che la Corte d'Appello nell'aver ritenuto esistente una società di fatto tra il D'addetta ed il Ricci, avrebbe violato il principio consolidato secondo cui in mancanza di un accordo scritto, l'esistenza di una società di fatto deve essere dimostrata verificando la sussistenza, da un lato dell'elemento soggettivo c.d. affictio societatis, consistente nella comune volontà dei contraenti di costituire un vincolo e collaborare per il conseguimento di risultati patrimoniali comuni; dall'altro dell'elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni e servizi per la formazione di un fondo comune.

Lamenta, dunque, che il giudice di merito, non avrebbe svolto alcuna valutazione atta a verificare la sussistenza di tali requisiti ma si sarebbe limitata alorizzare elementi probatori neutri ed insufficienti (es. sporadici contatti con i fornitori). 4.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1988 c.c. nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo, in relazione all'art. 360 co.1 n. 5 c.p.c. Sostiene il ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere applicabile al caso di specie l'art. 1988 c.c. in quanto vi erano elementi probatori idonei a dimostrare la insussistenza di un rapporto fondamentale, quali la circostanza, avvalorata dalle dichiarazioni testimoniali di parte opponente, che l'assegno fosse stato rilasciato dal D'addetta a garanzia del debito e non quale pagamento diretto. 4.3 Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 1988 c.c., art. 1381 c.c. nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

Si duole dell'illogicità della sentenza nella parte in cui presume che l'assegno precompilato sia stato consegnato dal Ricci al Maresca su delega del D'Addetta. Sostiene, in particolare che la posizione di garante del d'Addetta, ignorata dal giudice di merito, porrebbe quest'ultimo nell'impossibilità fattuale e concettuale di essere considerato un socio di fatto dell'obbligato principale Ricci Patrizio.

5. La Corte rimette la causa all'udienza pubblica della Terza sezione civile.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa all'udienza pubblica della Terza sezione civile. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile dell