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Ordinanza — n. 4143/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against regional tax court for failure to prove postal notification perfection via C.A.D. to cohabitant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4143/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision to dismiss a taxpayer's claim regarding administrative vehicle seizure notices. The agency argued that simplified notification rules applied because the notice was handed to a family member, but the court found the recipient was a cohabitant. The court ruled that for cohabitants, the law requires proof of the receipt notice (C.A.D.) to verify the taxpayer's knowledge of the deposit, which was missing in this case.

Regesto Legislator

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Art. 60, c.1, lett. b-bis d.P.R. n. 600/1973; Art. 8 L. n. 890/1982: In cases of relative irrecoverability where notification is made to a cohabitant via ordinary mail, the perfection of the notification procedure requires the production of the receipt notice (C.A.D.) to verify the recipient's actual knowledge of the deposit.

Parole chiave

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administrative seizure notification postal service perfection cohabitant recipient receipt notice C.A.D. relative irrecoverability tax collection agent procedural proof burden sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 60, c.1, lett. b-bis d.P.R. n. 600/1973
Art. 26 d.P.R. n. 602/1973
La ricorrente deduce la violazione dell'art. 26, c.4, d.P.R.
Art. 140 c.p.c.
n.602/1973, in relazione all'art. 140 c.p.c. e all'art.
Art. 1, c.5-bis, d.l. n. 106/2005, conv. in l. n. 56/2005
n.602/1973, in relazione all'art. 140 c.p.c.
Art. 8 L. n. 890/1982
n.890 del 1982, art. 8 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d.
art. 140 c.p
n.602/1973, in relazione all'art. 140 c.p.c.
art. 26 d.P.R. n.602/1973
operato dall'art. 26 d.P.R. n.602/1973 alle ipotesi di notifica a Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17598/2010
Cass. n. 911/2012
Cass. n. 14146/2014
Cass. n. 19771/2013
Cass. n. 16949/2014
Cass. n. 17445/2017
Cass. ord. n. 5077/19
Cass. n. 21815/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7615-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta P e difende ope legis; - ricorrente - Contro SCHIAVO GIOVANNI, REGIONE CAMPANIA; - intimati - avverso la sentenza n.6267/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/07/2019; f udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione La CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l'appello proposto da Equitalia Sud spa avverso la sentenza della CTP di Napoli con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Schiavo Giovanni contro il preavviso di fermo amministrativo di veicolo emesso in seguito al mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento relative a tributi erariali Secondo il giudice di appello i documenti prodotti da Equitalia in appello concernenti la prova della notifica delle cartelle non riguardavano la prova della spedizione della raccomandata informativa, invece necessaria ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo posta ai sensi dell'art. 60, c.1, lett. b-bis d.P.R. n. 600/1973.

L'Agenzia delle entrate Riscossione, succeduta ad Equitalia Sud spa, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La parte intimata non si è costituita in giudizio. La ricorrente deduce la violazione dell'art. 26, c.4, d.P.R. n.602/1973, in relazione all'art. 140 c.p.c. e all'art. 1, c.5-bis, d.l. n.106/2005, conv. in 1. n.56/2005. La CTR avrebbe errato nel confermare la decisione di primo grado, non occorrendo fornire la prova della spedizione della raccomandata informativa ai fini del perfezionamento della notifica stessa in caso di irreperibilità relativa, riferendosi il richiamo all'art.140 c.p.c. operato dall'art. 26 d.P.R. n.602/1973 alle ipotesi di notifica a Ric. 2020 n. 07615 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -2- persona irreperibile. Secondo la ricorrente, infatti, nel caso di specie la notifica era stata effettuata a mani dei familiari dello Schiavo, ai sensi dell'art. 139, c.2, c.p.c., non richiedendosi alcuna comunicazione della raccomandata informativa invece prevista nei casi di ricezione dell'atto da parte del vicino o del portiere, senza peraltro considerare che la giurisprudenza di questa Corte, nelle ipotesi di notifica diretta ad opera dell'agente della riscossione a mezzo del servizio postale ha considerato applicabili le norme in tema di servizio postale ordinario.

Il ricorso è infondato. Ed invero, per quel che riguarda la notifica a mezzo servizio postale dell'agente della riscossione effettuata a mezzo portiere, questa Corte ha già costantemente ritenuto che, in materia di notificazione diretta dell'esattore, eseguita a mezzo posta ordinaria ai sensi del D.P.R. n.602 del 1973, art. 26 - e non sulla base della L. n.890 del 1982 -, che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n.890 del 1982 (cfr.

Cass. n.17598/2010; Cass.n.911/2012; Cass. n.14146/2014; Cass. n.19771/2013; Cass.n.16949/2014 e con specifico riferimento a cartella notificata a mezzo portiere dal concessionario, Cass. n.17445/2017). Tuttavia discorso diverso va fatto con riferimento alla notifica a mezzo posta effettuata a persona convivente, dovendosi ritenere che in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del Ric. 2020 n. 07615 sez. MT - ud. 12-01-2022 -3- destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della L. n.890 del 1982, art. 8 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d.

C.A.D.), in quanto "solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa" -Cass. ord. n.5077/19, Cass. n.21815/2019-. Orbene, nel caso di specie la notifica effettuata dall'agente della riscossione, per come risulta dalla sentenza impugnata, venne effettuata a mezzo posta nelle mani di persona convivente senza invio della raccomandata informativa. Ragion per cui correttamente la CTR ha ritenuto illegittima la notifica delle cartelle effettuate a mezzo posta senza l'invio della raccomandata informativa.

Ne consegue che il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese PQM Rigetta il ricorso. Così deciso il 12.1.2022 in Roma. Il Presider4 DA:P