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Ordinanza — n. 4142/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4142/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4142/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4486-2020 proposto da: PROSPERINI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, CIR.NE CLODIA 80, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PROSPERINI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE; - intimata - avverso la sentenza n.3589/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione La CTR del Lazio, nell'accogliere l'appello proposto da Prosperini Paola avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento relativi ad IMU per gli anni 2010 e 2011 emessi da Roma Capitale, riteneva l'illegittimità degli atti impugnati e, quanto alle spese processuali, affermava che "la particolarità della controversia e l'assenza di attività difensiva nell'odierno grado di giudizio" giustificava la compensazione integrale delle stesse.

Regesto Legislator

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art. 15 d.lgs. n.546/1992, art. 92 c.p; Ordinanza — n. 4142/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La Prosperini ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La parte intimata non si è costituita. La ricorrente con l'unico motivo proposto deduce la violazione dell'art. 15 d.lgs. n.546/1992, poichè la motivazione posta a base della compensazione non sarebbe in linea con i principi espressi da questa Corte in tema di compensazione per gravi ed eccezionali ragioni. Il motivo è fondato. Giova rammentare che in forza del D.Lgs. n.546 del 1992, art. 15, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n.156 del 2015, art. 9, comma 1, applicabile a decorrere dal primo gennaio 2016, prevede che le spese possono essere compensate in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate" -cfr.Cass.n.16470/2018-.

Parole chiave

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imposta sul capitale imposte comunali legittimazione del comune crescita in giudicato della tassazione ripresa dell'imposta sul valore aggiunto assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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art. 15 d.lgs. n.546/1992
La ricorrente con l'unico motivo proposto deduce la violazione dell'art. 15 d.lgs. n.546/1992, poichè la motivazione posta a base della compensazione non sarebbe in linea con i principi espressi da questa Corte in tema di compensazione per gravi ed eccezionali ragioni.
art. 92 c.p
Inoltre, si è detto che in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne Ric.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4486-2020 proposto da: PROSPERINI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, CIR.NE CLODIA 80, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PROSPERINI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE; - intimata - avverso la sentenza n.3589/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione La CTR del Lazio, nell'accogliere l'appello proposto da Prosperini Paola avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento relativi ad IMU per gli anni 2010 e 2011 emessi da Roma Capitale, riteneva l'illegittimità degli atti impugnati e, quanto alle spese processuali, affermava che "la particolarità della controversia e l'assenza di attività difensiva nell'odierno grado di giudizio" giustificava la compensazione integrale delle stesse.

La Prosperini ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La parte intimata non si è costituita. La ricorrente con l'unico motivo proposto deduce la violazione dell'art. 15 d.lgs. n.546/1992, poichè la motivazione posta a base della compensazione non sarebbe in linea con i principi espressi da questa Corte in tema di compensazione per gravi ed eccezionali ragioni. Il motivo è fondato. Giova rammentare che in forza del D.Lgs. n.546 del 1992, art. 15, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n.156 del 2015, art. 9, comma 1, applicabile a decorrere dal primo gennaio 2016, prevede che le spese possono essere compensate in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate" -cfr.Cass.n.16470/2018-.

Questa Corte ha ancora aggiunto che nel caso in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, sussiste il vizio di violazione di legge nell'ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. n.12893/2011). Inoltre, si è detto che in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne Ric. 2020 n. 04486 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica - nella specie, la particolarità della fattispecie inidonea a consentire il necessario controllo -cfr.Cass.n.14411/2016-.

Si è pure evidenziato che le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento a ragioni di giustizia o al diverso esito del giudizio di primo grado -cfr. Cass.n.14546/2015-. Orbene, dovendosi ritenere che tale disposizione fosse applicabile al contenzioso in oggetto, essendo intervenuta la sentenza della CTP in epoca sicuramente successiva all'1.1.2016 - come risulta dal ricorso per cassazione, in cui si dà atto che il ricorso introduttivo venne proposto in data 10/15/2016 - la CTR non si è attenuta al predetto principio in quanto, pur in presenza di soccombenza totale, ha disposto la compensazione delle spese processuali del giudizio sulla base di ragioni non comprensibili - la particolarità della controversia - ed illogiche - facendo riferimento all'assenza di attività difensiva della parte soccombente - e dunque inidonee, come tali, ad integrare il requisito della gravità ed eccezionalità.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM Ric. 2020 n. 04486 sez. MT - ud. 12-01-2022 -3- Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso il 12.1.2022 in Roma. Il Preside e DCPCS!TATO N CANCELLI-Ma 9 FER.