Court dismisses tax appeal due to procedural extinction caused by failure to resume proceedings within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax appeal extinguished because the lower court failed to resume the suspended proceedings by the December 31, 2020 deadline. The dispute involved unpaid VAT, IRAP, and IRPEF taxes where the tax authority had initially won the appeal. The Court ruled that the statutory time limit for resuming the suspended case had expired, legally terminating the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 6, D.L. n. 119/2018; If a judgment is suspended under Art. 6, comma 10, D.L. n. 119/2018 and not resumed by the prescribed deadline, the proceedings are extinguished.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24711-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro DRAGONE CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO STADERINI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001); - intimata - avverso la sentenza n.1930/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione Nella controversia concernente l'impugnazione da parte di Dragone Claudio delle intimazioni di pagamento per mancati pagamenti di IVA, IRAP, IRPEF ed altri accessori, la CTP accoglieva il ricorso con sentenza confermata dalla CTR Lazio, meglio indicata in epigrafe, con la quale veniva rigettato il ricorso in appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, nel quale si è costituito il Dragone chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio alla stregua dell'art. 6, c.10, d.l. n.119/2018.
Il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n.24188/2019 alla stregua della disposizione suindicata. In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020 va r\ pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.L. n.119/2018
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il i -^k/ i DEPOSiTATO CANCE.LIAA aegoi, - i í Il; Presiden 9.-FER:-.2022 rneiLl I ,