Cassation appeal dismissed due to procedural extinction of the case under the 2018 tax reform decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the proceedings failed to resume by the statutory deadline set in December 2020. The tax authority appealed a regional tribunal decision annulling a tax assessment for the year 2006, while the taxpayer requested a suspension of the trial. The court ruled that the failure to resume the case within the specified timeframe legally terminated the litigation under the relevant decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 6, D.L. n. 119/2018; If the proceedings are not resumed within the prescribed period following a suspension request, the case is extinguished by operation of law.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26217-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SAVORANI CARLO, nella qualità di (ex) socio della società estinta EDILGIORDANO 2000 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell'avvocato LAURA ROSA, rappresentato e difeso dall'avvocato CHRISTIAN CALIFANO; controricorrente - avverso la sentenza n.1196/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 30/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro Savorani Carlo, impugnando la sentenza della CTR del'EMILIA ROMAGNA, indicata in epigrafe, con la quale è stato confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta emesso per l'anno 2006. La parte intimata si è costituita con controricorso e, con memoria ritualmente depositata, ha fatto successivamente richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, c.10, d.l. n.119/2018.
Sulla base dell'istanza del controricorrente il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n.14312/2019 alla stregua della disposizione suindicata. In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020 va pertanto dichiarata l'estinzione dello stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.L. n. 119/2018
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio. ac.pusrrATo N CANCEWRA Così deciso in Roma il I li lo Il President FlaziOrriarLi' (i