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Ordinanza — n. 4138/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4138/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4138/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23115-2017 proposto da: STUDIO LICCARDO, LANDOLFI E ASSOCIATI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO, 20, presso lo studio LICCARDO, LANDOLFI e ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall'avvocato SABRINA MARGI I A; - ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n.1069/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4138/2022 — snciv · Corte di Cassazione: L'Agenzia delle entrate Riscossione si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, c.10, d.l. n.119/2018. Il procedimento, in virtù della richiesta formulata dalla ricorrente è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n.14311/2019 alla stregua della disposizione suindicata. La ricorrente ha depositato memoria. In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020, va pertanto dichiarata l'estinzione dello stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.L. n. 119/2018, non potendo avere rilievo in questa sede gli elementi dedotti in memoria a giustificazione della mancata presentazione nei termini suindicati dell'istanza di trattazione, peraltro Ric. 2017 n. 23115 sez.

Parole chiave

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ricupero d'imposta contenzioso tributario autorità giudiziaria fiscale sospensione della riscossione fiscale rimborso dell'imposta preventiva assistenza amministrativa fiscale
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23115-2017 proposto da: STUDIO LICCARDO, LANDOLFI E ASSOCIATI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO, 20, presso lo studio LICCARDO, LANDOLFI e ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall'avvocato SABRINA MARGI I A; - ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n.1069/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione Lo Studio Liccardo, Landolfi e Associati propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l'Agenzia delle entrate e Riscossione spa, già Equitalia Servizi di Riscossione spa ed Equitalia Sud spa, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio, indicata in epigrafe con la quale era stato respinto l'appello avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittima l'intimazione di pagamento emessa a carico della parte contribuente, affermando la piena validità della notifica della cartella ad essa propedeutica, ancorché effettuata a mezzo posta dal concessionario stesso, in mani del portiere e senza l'invio della seconda raccomandata.

L'Agenzia delle entrate Riscossione si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, c.10, d.l. n.119/2018. Il procedimento, in virtù della richiesta formulata dalla ricorrente è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n.14311/2019 alla stregua della disposizione suindicata. La ricorrente ha depositato memoria. In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020, va pertanto dichiarata l'estinzione dello stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.L. n. 119/2018, non potendo avere rilievo in questa sede gli elementi dedotti in memoria a giustificazione della mancata presentazione nei termini suindicati dell'istanza di trattazione, peraltro Ric. 2017 n. 23115 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -2- afferenti a diverso giudizio relativo a vicende successive all'emissione dell'atto impugnato nel presente.

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 12.1.2022 Il Presiden 9 FER, 2022