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Ordinanza — n. 4137/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4137/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4137/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20784-2017 proposto da: LA METALLICA DI NICOSIA G. & FICARRA L. & C. SNC, oggi LA METALLICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 11, presso lo studio dell'avvocato LUIGI RAGNO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFILIPPO CECCIO; - ficarrente- eOntiV AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso la sentenza n. 722/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 27/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

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Ordinanza — n. 4137/2022 — snciv · Corte di Cassazione: E ciò in quanto il riconoscimento dell'agevolazione presupponeva la realizzazione dell'investimento, nelle misure minime previste, nei termini stabiliti Ric. 2017 n. 20784 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- dall'art. 62 1. n.289/2002 e quindi entro il 31/12 di ciascun anno. Per converso, all'atto della verifica sul terreno, era emerso che non era stato intrapreso alcun lavoro per realizzare la struttura industriale prevista. Parimenti legittimo doveva ritenersi il mancato riconoscimento come investimenti agevolabili dei lavori di ristrutturazione, in assenza dell'invio della prescritta comunicazione al Centro operativo di Pescara.

Parole chiave

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ripresa dell'imposta sul valore aggiunto onere della prova del contribuente computo dei contributi accoglimento parziale del contribuente differimento dell'imposizione comunicazione fiscale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20784-2017 proposto da: LA METALLICA DI NICOSIA G. & FICARRA L. & C. SNC, oggi LA METALLICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 11, presso lo studio dell'avvocato LUIGI RAGNO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFILIPPO CECCIO; - ficarrente- eOntiV AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso la sentenza n. 722/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 27/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate spiccava nei confronti della società La Metallica di Nicosia G.Caruso G. e Ficarra L. e c. s.n.c. l'avviso di accertamento relativo al recupero del credito d'imposta -per gli anni 2001 e 2002- per l'investimento consistito nell'acquisto del terreno su cui realizzare tre capannoni, in quanto il terreno non era stato edificato e neppure era stata individuata alcuna struttura industriale sita in esso. L'accertamento riguardava, altresì, il disconoscimento come investimenti agevolabili dei lavori di ristrutturazione riferiti al periodo d'imposta 2002, per i quali sussisteva l'obbligo - non rispettato - della preventiva autorizzazione da inviare al Centro operativo di Pescara con presentazione del modello CTR entro il 28 febbraio 2003.

L'impugnazione proposta dalla società innanzi alla CTP di Messina veniva rigettata con sentenza confermata dalla CTR Sicilia. La pronunzia di appello veniva riformata da questa Corte che, con sentenza n.13721/2015, accoglieva il secondo motivo di ricorso, rigettando il primo ed il terzo e rinviando ad altra sezione della CTR Sicilia. La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, in sede di rinvio, ha rigettato il ricorso proposto dalla società La Metallica s.r.l. Secondo il giudice di appello doveva ritenersi legittimo il mancato riconoscimento del beneficio del credito d'imposta, in assenza del requisito necessario per il suo ottenimento.

E ciò in quanto il riconoscimento dell'agevolazione presupponeva la realizzazione dell'investimento, nelle misure minime previste, nei termini stabiliti Ric. 2017 n. 20784 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- dall'art. 62 1. n.289/2002 e quindi entro il 31/12 di ciascun anno. Per converso, all'atto della verifica sul terreno, era emerso che non era stato intrapreso alcun lavoro per realizzare la struttura industriale prevista. Parimenti legittimo doveva ritenersi il mancato riconoscimento come investimenti agevolabili dei lavori di ristrutturazione, in assenza dell'invio della prescritta comunicazione al Centro operativo di Pescara.

La società La Metallica ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'Agenzia delle entrate non si è costituita. La società ricorrente ha depositato istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 6, c.10, d.l. n.119/2018. Il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n.8351/2019 alla stregua della disposizione suindicata. La parte contribuente ha depositato, in data 23.12.2020, istanza di trattazione del giudizio entro il 31.12.2020 e risultando il pagamento della prima rata del debito fiscale in base alla norma agevolativa, va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6 D.L. n.119/2018 cit.

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in