Cassation court dismisses appeal due to procedural extinction caused by failure to resume suspended proceedings within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the proceedings were suspended in 2018 and the parties failed to resume them by the December 2020 deadline. The underlying dispute involved a lawyer challenging a regional tax commission's decision regarding his IRAP liability based on the organization of his professional staff. The court ruled that the procedural suspension mechanism automatically terminated the case when the statutory resumption period expired without action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 6, D.L. n. 119/2018; When a judgment is suspended pursuant to Art. 6, comma 10, D.L. n. 119/2018, the proceedings are extinguished if the parties fail to resume the case within the prescribed time limit.
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ORDINANZA sul ricorso 13147-2017 proposto da: CARBONE NATALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n.322547/016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 22/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione Nella controversia concernente l'impugnazione da parte di Carbone Natale, esercente la professione di avvocato, dell'avviso di accertamento relativo all'IRAP per l'anno d'imposta 2007 la C.T.R. Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, nell'accogliere l'appello dell'Ufficio quanto alla debenza dell'IRAP da parte del contribuente, ha riformato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente ed ha ritenuto che, sulla base degli elementi acquisiti, il legale avesse utilizzato in modo permanente tre collaboratori - due dei quali avevano svolto attività negli studi professionali - nonchè tre dipendenti, espletando attività in due studi professionali, tanto risultando sufficiente ad integrare il requisito dell'autonoma organizzazione.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Liguria, affidato a tre motivi. L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. Il ricorrente ha chiesto sospendersi il giudizio alla stregua dell'art. 6, c.10, d.l. n.119/2018. Il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n.30576/2018 alla stregua della disposizione suindicata. In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020 va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.L. n.119/2018
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio. Ric. 2017 n. 13147 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Così deciso in Roma il Presidente/ • DEPOSITATO IN CANCELLER4A 09 FEB, 2022 A hazialieriotediario OmellytATR