Cassation court dismisses appeal against tax commission ruling on municipal property tax valuation. The court rejects the claim that the tax notice lacked proper motivation due to missing attached council resolutions. The court holds that the obligation to attach referenced acts does not apply to normative acts already publicly known. The decision upholds the tax authority's reliance on published regulations without requiring specific document attachment. The ruling clarifies the scope of the 'contributor's statute' regarding act attachment requirements. The court emphasizes that publicly published acts are deemed known to the taxpayer. The judgment affirms the validity of the tax assessment based on existing legal publications. The outcome confirms the tax commission's decision as legally sound and properly motivated. The case establishes that normative acts do not require explicit attachment if legally published. The court concludes that the taxpayer's defense rights were adequately protected by the notice content.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision upholding a municipal property tax assessment. The taxpayer argued the tax notice was insufficiently motivated because the underlying council resolutions determining the taxable base were not attached or reproduced in the notice. The court ruled that the obligation to attach referenced acts does not apply to normative documents that have been legally published and are thus deemed known to the taxpayer. Consequently, the court found the tax authority's reliance on these publicly available regulations to be a correct application of established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 of Law no. 212/2000; Cassation jurisprudence: The obligation to attach or reproduce referenced acts in the tax notice applies only to those necessary to explain the decision's reasoning, excluding normative acts already made known through legal publication procedures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14760-2020 proposto da: SAB SOCIETA' AGRICOLA BRIZIARELLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA N. 26, presso lo studio dell'avvocato LOREDANA RONDELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato EMILIO BAGIANTI; - ricorrente - contro COMUNE di MARSCIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO CHIARELLO, MARIA SUPPA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 157/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'UMBRIA, depositata il 04/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 14760 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Rg 14760/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Il Comune di Marsciano aveva notificato alla società Agricola Briziarelli s.a.b. un avviso di accertamento con il quale aveva rettificato il valore venale in comune commercio di terreni , siti nel Comune, e liquidato una maggiore imposta ICI relativa all'anno 2011, oltre interessi e sanzioni. La società Agricola Briziarelli s.a.b. aveva impugnato l'avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia la quale aveva rigettato il ricorso ritenendo legittimo l'operato del Comune.
La sentenza veniva impugnata avanti alla CTR dell'Umbria, su appello della contribuente che con sentenza nr 157/2019 lo accoglieva parzialmente riducendo il valore venale accertato in ragione del progressivo depauperamento provocato dalla crisi ritenendo per il resto congruamente motivato l'avviso con riferimento alla delibera comunale senza che fosse necessario alcun obbligo di allegazione del provvedimento comunale. La società contribuente impugna per cassazione sulla base di un unico motivo cui resiste il Comune di Marsciano con controricorso.
Con l'unico motivo di ricorso si lamenta - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione dell'alt 1 comma 162 della legge 296/2006 nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 1 e art 7. Violazione degli ad 3,23,53 e 97 Cost per avere la CTR ritenuto adeguatamente motivato l'avviso malgrado lo stesso facesse riferimento ai fini della determinazione dei valori alle deliberazioni del Consiglio Comunale di Marsciano che non erano allegate né riprodotte nel loro contenuto essenziale. Il motivo di ricorso è in fondato. La CTR ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso impugnato ritenendo in esso indicate le ragioni di fatto e di diritto della pretesa tributaria avanzata sì da consentire al contribuente di difendersi in modo adeguato ed ha escluso che i fosse necessaria l'allegazione della delibera comunale prese a riferimento ai fini della determinazione della base imponibile delle aree edificabili.
In tal modo il Giudice di appello ha fatto corretta applicazione del consolidato indirizzo interpretativo di legittimità, secondo il quale l'obbligo di allegazione degli atti sui quali si basa l'atto impositivo non opera per gli atti che risultino essere già stati comunicati al contribuente, ovvero per quelli che - essendo assoggettati a forme di pubblicità legale per il loro carattere generale e normativo - debbono ritenersi da questi conosciuti o conoscibili. Di tale principio si è fatta specifica applicazione, "In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto.
Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione"(Cass.n. ord. 13105/12 ; 2015 nr11417; Cass 26431/2017Cass 2019 nr 21814). Nel caso di specie, si verte appunto di delibera di determinazione della base imponibile ai fini Ici la cui effettiva pubblicazione in albo pretorio, in conformità alle prescritte modalità di legge, non è stata neppure specificamente contestata dal contribuente.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società Agricola Briziarelli s.a.b. al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi C 2300,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a no