Cassation court dismisses tax appeal inadmissibility due to lack of specificity, allowing full merits review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's ruling declaring the taxpayer's appeal inadmissible for lack of specificity. The appellant argued that the lower court failed to consider the devolutive nature of the appeal, which allows for a full review of the case merits rather than just specific defects. The court agreed, citing established jurisprudence that the requirement for specific grounds must be interpreted restrictively to ensure access to justice, thereby overturning the lower decision and remanding the case for a new examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 D.Lgs. 546/1992; Art. 342 c.p.c.: In tax proceedings, the requirement for specific grounds of appeal is interpreted restrictively to ensure access to justice, allowing the appeal to be admissible even if the appellant merely reiterates the original arguments against the administrative decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5978-2020 proposto da: DRADI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE e-- GLORIOSO, 18, presso lo studio dell'avvocato DI PORTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO CARDIA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1369/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 05978 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Rg 5978/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR dell'Emilia Romagna con sentenza nr 1369/2019 ,dichiarava inammissibile l'appello proposto da Vittorio Dradi avverso la pronuncia della CTP di Ravenna per difetto di specificità. Il Giudice del gravame rilevava che l'appellante aveva omesso di indicare per ciascuna delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata le contrarie ragioni di fatto e di diritto che considerava idonee a giustificare i profili di censura dedotti.
Avverso tale sentenza Vittorio Dradi propone ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso la cui scadenza originaria risalente al 18.3.2019 ( sentenza impugnata e non notificata è del 9.7.2019) è stata per effetto dell'emissione di due decreti legge poi convertiti ( art 83 comma secondo del D.L. 2020 nr 18 e dell'art 36 comma 1 del DI 2020 nr 23) prorogata per legge . Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'ad 53 del dlgs 546/1992,dell'art 14 disp preliminari c.c. dell'ad 342 c.p.c. nonché art 24 della Cost. in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. per aver ritenuto privi di specificità i 4 motivi di gravami.
Con secondo motivo si denuncia deduce la violazione o falsa applicazione dell'ad 53 del dlgs 546/1992,dell'art 14 disp preliminari c.c. dell'art 342 c.p.c. nonché art 24 della Cost. in relazione all'ad 360 primo comma nr 4 c.p.c. per non avere la CTR considerato il carattere devolutivo dell'appello quale mezzo rivolto ad ottenere il riesame della causa di merito. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci" (così da ultimo, Cass. n. 32954 del 20/12/2018).
Ciò in ragione del carattere devolutivo pieno dell'appello nel giudizio tributario, costituente un mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 32838 del 19/12/2018; Cass. n. 30525 del 23/11/2018; Cass. n. 1200 del 22/01/2016), sicché l'onere di specificità dei motivi può ritenersi assolto anche allorquando l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass. n. 24641 del 05/10/2018).
Del resto, "nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione" (Cass. n. 707 del 15/01/2019; 2021 22305).
Nel caso di specie, l'appello proposto dal contribuente, denunciando l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata sotto quattro profili debitamente trascritti in ossequio al principio dell'autosufficienza, assolve pienamente alla funzione di contestare la decisione di primo grado.L'appellante aveva infatti contestato vizio in procedendo per non avere la CTP respinto l'istanza di inammissibilità sulla base di una non corretta interpretazione dell'ad 17 bis del dlgs 546/1992 come modificato dalla legge 147/2013; con un secondo profilo era stato censurato il mancato esame del merito della vertenza.
Con un terzo motivo era stata criticata la decisione per aver dichiarata l'improcedibilità assoluta del ricorso per la non corretta applicazione del menzionato art 17 ed infine un ulteriore profilo di illegittimità era stato ravvisato nella palese violazione dell'art 24 della Cost.La decisione va pertanto cassata e rinviata alla CTR dell'Emilia Romagna in diversa composizione per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR dell'Emilia Romagna in diversa composizione per un nuovo esame e per le sp