Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 4059/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses late appeal on notification grounds but remands case for settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4059/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to late filing but remanded the case for a settlement. The appellant challenged notification of tax and social security notices, while the Inps and Revenue Agency argued for immediate service via simplified procedures. The court prioritized the parties' agreement to settle the dispute over the procedural defect.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 370 c.p.c.; Art. 30 d.l. 78/2010: While procedural deadlines for cassation appeals are strict, the court may remand the case to a new hearing if parties agree to a settlement, effectively suspending the need to adjudicate the admissibility objection immediately.

Parole chiave

Generato dall'IA
late cassation appeal notification validity settlement agreement previdenziale suspension remand for settlement notificazione viziata dichiarazione fiscale tardiva finzione di notifica postale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 370, first paragraph c.p.c.
Art. 30 d.l. 78/2010
d.l. 145/2018

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 18 luglio 2018, n. 19079
370, primo comma c.p.c., non applicandosi la sospensione feriale alla materia previdenziale (Cass. 18 luglio 2018, n. 19079).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21868-2020 proposto da: CASO ELEONORA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO TEDESCO; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - F i r m a t o D a :

D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 21868/2020 Numero sezionale 68/2022 Numero di raccolta generale 4059/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1757/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con sentenza 5 dicembre 2019, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello di Eleonora Caso avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto in particolare l’impugnazione degli avvisi di addebito di Inps e Agenzia delle Entrate, per contestato mancato ricevimento della loro notificazione;

2. come il primo giudice, la Corte territoriale riteneva l’immediata ed agevole corrispondenza degli avvisi di ricevimento e di addebito, nella conformità delle copie prodotte agli originali, per inefficacia del loro disconoscimento generico e in via preventiva dalla ricorrente, con la conseguenza della loro regolare notificazione in esito al procedimento semplificato utilizzato dall’Inps, a norma dell’art. 30 d.l. 78/2010;

3. con atto notificato il 10 agosto 2020, la contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, cui l’Inps resisteva con controricorso; pure AdER depositava controricorso, tuttavia notificato il 23 settembre 2020 Ric. 2020 n. 21868 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 21868/2020 Numero sezionale 68/2022 Numero di raccolta generale 4059/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 e pertanto inammissibile per tardività, in quanto oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 370, primo comma c.p.c., non applicandosi la sospensione feriale alla materia previdenziale (Cass. 18 luglio 2018, n. 19079).

CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente ha richiesto un rinvio dell’adunanza per poter depositare la ricevuta di pagamento dell’intera somma, avendo aderito, nel mese di ottobre 2021, alla definizione dell’odierna controversia, per “saldo e stralcio” a termini del d.l. 145/2018, così da richiedere la cessazione della materia del contendere;

2. che non ricorrono ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’incombente suindicato. Così deciso nella Adunanza camerale dell’11 gennaio 2022 Il Presidente (dott. Adriana Doronzo) Ric. 2020 n. 21868 sez. ML - ud. 11-01-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N