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Ordinanza — n. 4050/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal dismissal due to nullity of renewal notification order under Art. 156 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4050/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed INPS's cassation appeal against the Bari Court of Appeal's dismissal of their appeal. INPS argued that the lower court erred in declaring the appeal inadmissible due to a null notification renewal order, which they claimed was invalid under Article 156 of the Code of Civil Procedure. The court found the renewal order null because it was issued outside permitted scenarios and failed to achieve its purpose of establishing contradictory proceedings, as the initial notification had already been validly served. Consequently, the nullity of the renewal order invalidated the subsequent consequences of the parties' non-compliance, leading to the cassation of the lower judgment and remittal to the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 156 c.p.c.; Art. 291, 421 c.p.c.: When a notification renewal order is issued outside permitted scenarios and is ineffective to establish contradictory proceedings, its nullity transmits to subsequent acts, preventing the denial of interest to a party who suffered consequences from their own non-compliance.

Parole chiave

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nullity of notification order renewal of notification Article 156 c.p.c. interest in litigation transmission of nullity contradictory proceedings remittal to appellate court contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 156 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
Art. 421 c.p.c.
art. 156 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 28 ottobre 2010, n. 22032
Cass. 19 gennaio 2018, n. 1267
22032; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1267);
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21801-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente - contro GALLO VITA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE BRANDI; - controricorrente - contro F i r m a t o D a :

D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21801/2020 Numero sezionale 66/2022 Numero di raccolta generale 4050/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 MATUSIK BERNARDETTA ELZBIETA, JAKUBIK AGATA DOROTA, WEGRZYN JOANNA IWONA, LAMATRICE ANTONIETTA, ZIMA MALGORZATA; - intimate - avverso la sentenza n. 135/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con sentenza 27 gennaio 2020, la Corte d’appello di Bari dichiarava improcedibile l’appello dell’Inps avverso la sentenza di primo grado, per omessa rinnovazione, presso il domicilio eletto in primo grado dalle controparti Bernadetta Elzbieta Matusik, Vita Gallo, Agata Dorota Jakubik, Joanna Iwona Wegrzyn, Antonietta Lamatrice e Malgorzata Zima, della notificazione del gravame nulla;

2. con atto notificato il 31 luglio (5 agosto) 2020, l’Inps ricorreva per cassazione con unico motivo, cui resisteva Vita Gallo con controricorso; le altre parti non svolgevano difese. CONSIDERATO CHE 1. l’Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.156, 291, 421 c.p.c., per erronea pronuncia di improcedibilità dell’appello, conseguente alla rinnovazione della sua notificazione, nonostante il buon fine della prima (presso l’indirizzo di studio del difensore delle controparti, in Trinitapoli via d’Assisi 32: secondo la certificazione dell’Ordine degli Avvocati di Foggia) e pertanto nulla, in Ric. 2020 n. 21801 sez.

ML - ud. 11-01-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21801/2020 Numero sezionale 66/2022 Numero di raccolta generale 4050/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 ogni caso avendo ottemperato all’ordine della Corte d’appello di rinnovazione della notificazione presso il domicilio eletto dal predetto in primo grado, in Foggia corso Vittorio Emanuele 90 (unico motivo);

2. esso è fondato;

3. l'atto che dispone la rinnovazione della notifica, quando una rituale notifica vi sia già stata, deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., perché non riconducibile al relativo modello processuale, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite, e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, consistente nella valida instaurazione del contraddittorio, già raggiunto per la ritualità della notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione; sicché, la nullità del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l'interesse ad affermare che l'ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite, in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze della propria inottemperanza (Cass. 28 ottobre 2010, n. 22032; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1267);

4. l’Istituto ricorrente ha documentato la rituale esecuzione, a mezzo del servizio postale, della (prima) notificazione del ricorso in appello alle controparti (come da relative copie notificate ad esse con relativi avvisi di ricevimento: doc. 5 in allegato al ricorso) al domicilio eletto presso l’indirizzo di studio dell’Avv. Giuseppe Brandi in Trinitapoli via d’Assisi 32 (secondo la certificazione dell’Ordine degli Avvocati di Foggia (doc. 7 in allegato al ricorso), senza necessità della sua rinnovazione al domicilio eletto in primo grado (presso lo stesso avvocato, in Foggia corso Vittorio Emanuele 90), peraltro pure andata a buon fine (doc. 6 in allegato al ricorso);

Ric. 2020 n. 21801 sez. ML - ud. 11-01-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21801/2020 Numero sezionale 66/2022 Numero di raccolta generale 4050/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 5. pertanto il ricorso deve accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione. Così deciso nella Adunanza camerale dell’11 gennaio 2022 Il Presidente (dott. Adriana Doronzo) Ric. 2020 n. 21801 sez. ML - ud. 11-01-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R