Court dismisses appeal against tax notice for failure to raise substantive payment obligation defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a second-instance ruling that dismissed his opposition to a tax payment notice. Although the lower court acknowledged procedural defects in the initial collection process, it held that the appellant failed to raise specific substantive objections regarding the existence of the payment obligation. The court ruled that the appeal was inadmissible because the core issue of whether the contributions were due was never argued before the appellate body.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 140 c.p.c.; Art. 60 lett. e) d.p.r. 600/1973: In proceedings opposing a tax payment notice, the failure to deduce specific substantive objections regarding the existence of the payment obligation renders the appeal inadmissible, even if procedural irregularities in the initial collection are noted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11-2021 proposto da: TORRELLI ANGELO ANTONIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio NUNZIANTE MAGRONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALICE COGLIATI DEZZA; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11/2021 Numero sezionale 77/2022 Numero di raccolta generale 4048/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 294/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 25/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con sentenza 25 giugno 2020, la Corte d’appello dell’Aquila rigettava, nel contraddittorio anche con l’Agenzia delle Entrate e Riscossione dell’Aquila l’appello dell’Avv. Angelo Antonio Torrelli avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato l’opposizione all’intimazione di pagamento n. 054 2016 90028003 79/000 notificata il 21 luglio 2016 in riferimento alle cartelle di pagamento n. 054 2013 0010716865 e n. 054 2014 00112798 05 (per omesso pagamento di contributi alla Cassa Forense);
2. nonostante la ravvisata omessa notificazione delle cartelle prodromiche, tanto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (in assenza delle prescritte ricerche prima del deposito dell’atto notificando nella casa comunale ed affissione dell’avviso di deposito nell’albo del comune), tanto ai sensi dell’art. 60, lett.
e) d.p.r. 600/1973 (per omesso accertamento anagrafico finalizzato alla qualificazione del destinatario come “assolutamente irreperibile”), essa rilevava la mancata deduzione dall’appellante di Ric. 2021 n. 00011 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11/2021 Numero sezionale 77/2022 Numero di raccolta generale 4048/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 alcuna specifica doglianza avverso l’intimazione di pagamento, né di eventuali suoi vizi propri;
3. con atto notificato il 5 dicembre 2020, il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui resisteva la Cassa con controricorso; l’Agenzia delle Entrate e Riscossione conferiva procura speciale all’Avvocatura Generale dello Stato, che non svolgeva difese. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c., per inammissibilità per novità della produzione della cartella di pagamento n. 054 2013 0010716865, per la prima volta in appello (primo motivo);
2. esso è inammissibile;
3. il motivo difetta di specificità, in violazione del principio prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. (Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass.3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 10 agosto 2017, n. 19985), in assenza di una puntuale indicazione della sede di produzione, né di trascrizione della cartella di pagamento in questione; 3.1. inoltre, esso è pure generico, in violazione del principio prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202;
Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass.23 gennaio 2019, n. 1845), per omessa confutazione della puntuale Ric. 2021 n. 00011 sez. ML - ud. 11-01-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11/2021 Numero sezionale 77/2022 Numero di raccolta generale 4048/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 argomentazione della Corte territoriale, integrante ratio decidendi della questione (illustrata al p.to 2. della parte espositiva);
4. il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e inidoneità, illogicità, perplessità apparenza e inconferenza della motivazione, in relazione alla domanda di nullità dell’intimazione di pagamento derivata dalla nullità degli atti presupposti (secondo motivo);
5. esso è infondato;
6. in via di premessa, occorre rilevare la genericità di questo motivo, per la deduzione di vizi (al di là della loro impropria e lacunosa formulazione, neppure ricorrenti: tanto per non corrispondenza della pronuncia alla domanda, ritenuta anzi manchevole; tanto ad apparenza o assenza di motivazione, invece più che adeguata a supposto della decisione assunta) sostanzialmente inconferenti rispetto alla ratio decidendi (chiaramente enunciata al secondo capoverso di pg. 7 della sentenza), che il ricorrente non ha pertanto confutato; 6.1. con l'opposizione all’intimazione di pagamento di oneri contributivi, si instaura un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e gli obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, comportante per il giudice, nonostante la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo, l’obbligo di accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi o dei contributi (Cass. 23 gennaio 2020, n. 1558, con richiamo di Cass. 7 maggio 2019, n. 12025 e dei precedenti ivi citati); 6.2. nel caso di opposizione alla cartella di pagamento, ricorrono gli stessi principi regolanti il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si ritiene che l'opposizione al decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, si Ric. 2021 n. 00011 sez.
ML - ud. 11-01-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11/2021 Numero sezionale 77/2022 Numero di raccolta generale 4048/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza dell’investitura del giudice dell'opposizione del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. 6 agosto 2012 n.14149;
Cass. 20 marzo 2018, n. 6959); ebbene, nel caso di specie, il tema di merito del giudizio non è stato dedotto;
7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale dell’11 gennaio 2022 Il Presidente (dott. Adriana Doronzo) Ric. 2021 n. 00011 sez. ML - ud. 11-01-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a :