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Ordinanza — n. 4031/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for incorrect calculation of bankruptcy resumption deadline based on legal knowledge of interruption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4031/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal judgment against the bankruptcy of Federici Stirling SRL regarding the resumption of the litigation between Federici Stirling and Studio Della Corte SRL. The lower court incorrectly set the resumption deadline based on the date of the creditor's request, whereas the Supreme Court established that the deadline runs from the moment each party legally becomes aware of the judicial interruption caused by the bankruptcy opening. Consequently, the judgment was quashed and remanded to the Court of Appeal of Rome for a new decision adhering to the correct legal principle.

Regesto Legislator

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Art. 43 co. 3 l.f.; Art. 305 c.p.c.: In case of bankruptcy opening, the term for resumption of proceedings runs from the moment the judicial declaration of interruption is brought to the knowledge of each party.

Parole chiave

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bankruptcy opening procedural interruption resumption deadline legal knowledge Cassation quashing istanza tardiva di restituzione dei termini tardivo pagamento delle spese opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 43 co. 3 l.f.
«In caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell’art. 43 co. 3 l.f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art.
Art. 305 c.p.c.
3 l.f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt.
art. 305 c.p
3 l.f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 7 maggio 2021, n. 12154
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1495-2020 proposto da: FALLIMENTO N. 67/2017 IMPRESA FEDERICI STIRLING SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell'avvocato MAURO LONGO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO SCIUTO; - ricorrente - contro STUDIO DELLA CORTE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato ROCCO VINCENZO VIRGALLITA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO CICIARELLI; - controricorrente - F i r m a t o D a :

D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1495/2020 avverso la sentenza n. 6335/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Numero sezionale 11030/2021Numero di raccolta generale 4031/2022 depositata il 21/10/2019; Data pubblicazione 08/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Presidente Relatore Dott.

MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Il Fallimento di Impresa Federici Stirling S.r.l. ricorre per tre mezzi, nei confronti di Studio Della Corte S.r.l. contro la sentenza del 21 ottobre 2019 con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato l’estinzione per tardiva riassunzione da parte del Fallimento del giudizio di appello in essere tra le parti avverso sentenza del locale Tribunale di condanna della società poi fallita al pagamento della somma di € 458.333,37, oltre accessori e spese. 2. ― Studio Della Corte S.r.l. resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 43 della legge fallimentare, 300 e 305 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver fissato alla data del 6 febbraio 2018 il termine a quo per la riassunzione, data in cui Studio Della Corte S.r.l. aveva trasmesso al curatore del Fallimento domanda di ammissione al passivo per il credito portato dalla sentenza di primo grado. Il secondo mezzo denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Il terzo mezzo denuncia nullità del procedimento a causa di un errore in procedendo dovuto ad inesistente e/o manifestamente illogica e contraddittoria motivazione.

RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso è manifestamente fondato. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1495/2020 Numero sezionale 11030/2021 Numero di raccolta generale 4031/2022Data pubblicazione 08/02/2022 4.1.

― È manifestamente fondato il primo mezzo. La Corte territoriale ha ancorato il termine a quo per la riassunzione alla conoscenza legale dell’evento interruttivo, rapportato al giudizio in essere tra Studio Della Corte S.r.l. e la società poi fallita, conoscenza legale derivante, secondo il giudice di merito, dalla trasmissione al curatore della domanda di insinuazione al passivo fondata sulla sentenza poi impugnata in appello, con gli elementi informativi attinenti al giudizio di impugnazione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno però stabilito il seguente principio di diritto:

«In caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell’art. 43 co. 3 l.f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l.f. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176 co. 2 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall’ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d’ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima» (Cass., Sez.

Un., 7 maggio 2021, n. 12154). La soluzione adottata dalla Corte territoriale non è conforme al principio così riassunto, sicché se ne impone la cassazione. 4.2. ― Gli altri motivi sono assorbiti. 5. ― La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, la quale si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1495/2020 Numero sezionale 11030/2021 PER QUESTI MOTIVI Numero di raccolta generale 4031/2022Data pubblicazione 08/02/2022 accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione