Cassation court dismisses appeal regarding bankruptcy petition notification rules, upholding mandatory PEC service requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Pallini Massimo against the Perugia Court of Appeal's rejection of his bankruptcy claim. The appellant argued that the lower court erred in deeming irrelevant the lack of official notification via certified email (PEC) to the debtor company and in validating postal service notification to a partner. The court ruled that the appeal was manifestly founded because the law strictly mandates PEC notification by the court registry, and since no attempt was made or failed, postal notification was invalid. Consequently, the judgment was quashed and the case remitted to the appellate court for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15, comma 3, l. fall.; The bankruptcy petition and convocation decree must be notified by the court registry via certified email (PEC) to the debtor's address; postal notification to partners or individuals is invalid unless PEC is impossible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34311-2019 proposto da: PALLINI MASSIMO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Panificio Pallini & C. sas, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio MORBINATI & LONGO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO LONGO; - ricorrente - contro FALLIMENTO PANIFICIO PALLINI & C SAS , COSTRUZIONI MECCANICHE SOTTORIVA SPA, RUGGITI GILBERTO, SULKO HASAN, OLEKSIYENKO ALLA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SPOLETO; - intimati - avverso la sentenza n. 631/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata l' 08/10/2019;
F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 34311/2019 Numero sezionale 11026/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata Numero di raccolta generale 4030/2022Data pubblicazione 08/02/2022 del 10/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Pallini Massimo, in proprio e quale legale rappresentante di Panificio Pallini & C. S.a.s. ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del Fallimento Panificio Pallini & C. S.a.s. e Pallini Massimo, Costruzioni Meccaniche Sottoriva S.p.A., Ruggiti Gilberto, Oleksyenko Alla, contro la sentenza dell’8 ottobre 2019 con cui la Corte d’appello di Perugia ha respinto il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. 2. ― Gli intimati non spiegano difese. CONSIDERATO CHE 3. ― Il primo mezzo è volto a denunciare da un lato l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la omissione della notifica via pec a mezzo di cancelleria alla società fallenda, ai sensi dell’articolo 15 della legge fallimentare.
Il secondo mezzo è volto a denunciare l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto valida la notificazione eseguita nei confronti del socio accomandatario a mezzo del servizio postale. RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso è manifestamente fondato. 4.1. ― È manifestamente fondato il primo mezzo. Si legge nella sentenza impugnata che: «La notifica del ricorso introduttivo risulta effettuata, in atti, a cura del creditore procedente, nei confronti di entrambi i soci. Manca in atti la prova della notifica del ricorso alla società a cura della Cancelleria».
Dopodiché la Corte territoriale, richiamandosi all’autorità di Cass. 26 giugno 2018, n. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 34311/2019 Numero sezionale 11026/2021 16864, ha ritenuto che la notificazione del ricorso per dichiarazione di Numero di raccolta generale 4030/2022Data pubblicazione 08/02/2022 fallimento eseguita dall’ufficiale giudiziario tramite il servizio postale in favore del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, anche in qualità di rappresentante di quest’ultima, è non solo ammissibile ai sensi dell’articolo 145 c.p.c., e valida nei riguardi tanto del socio che dell’ente da lui rappresentato, ma anche idonea ad introdurre il procedimento prefallimentare.
Il precedente di questa Corte, però, non è stato richiamato a proposito, per due ragioni. Esso non è pertinente, anzitutto, giacché, in un caso di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento all’accomandatario di una società in accomandita semplice, dunque in un frangente per quest’aspetto coincidente con quello oggi in esame, la società destinataria della notificazione era «risultata sfornita di PEC ed irreperibile presso l'indirizzo, riportato nel registro delle imprese» (foglio 15 dell’ordinanza citata), circostanza, questa, che non risulta ricorrere nella specie.
Esso non è neppure pertinente nella parte in cui esamina il quesito concernente «che cosa accade se la cancelleria ometta una pur possibile notifica in via informatica e, dunque, sia la parte a procedere a notifica ai 14 sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall.. In proposito, appare ragionevole concludersi che tale ultima notifica sia da considerare valida, ma ciò solo se concretamente eseguita presso la sede dell'impresa e non mediante deposito alla casa comunale; difatti, la notifica effettiva presso la sede va considerata sostanzialmente equipollente, quanto ad idoneità allo scopo, a quella per via informatica, mentre, se la notifica elettronica era possibile, non si può sostenere il determinarsi di quella particolare forma di irreperibilità anche informatica che (sola) legittima la notificazione mediante deposito».
Nel caso in esame, difatti, la notificazione del ricorso prefallimentare è stata eseguita presso la residenza della persona fisica dell’accomandatario (il quale peraltro sostiene con il secondo mezzo che il luogo di esecuzione della notificazione non era più la sua residenza). F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 34311/2019 Sicché va fatta applicazione della consolidata massima secondo cui: «Numero sezionale 11026/2021Numero di raccolta generale 4030/2022L'art.15, comma 3, l. fall. (nel riprodotto testo novellato dalla legge n. 221/012) stabilisce che Data pubblicazione 08/02/2022 il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal R.I. o dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti).
Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall'Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal R.I., oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, depositerà l'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro. La norma ha, dunque, introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società» (Cass. n. 6378 del 2018;
Cass. n. 5080 del 2018; Cass.n. 602 del 2017; Cass. n. 17946 del 2016). Ciò tanto più che: «Non è discutibile che la previsione della notificazione all'indirizzo Pec dell'impresa rappresenti una sicura semplificazione per il ricorrente, ma, nel contempo, risponde anche ad un interesse qualificato dell'imprenditore, potendosi configurare una sorta di diritto di quest'ultimo alla notificazione a tale indirizzo che recede solo di fronte all'esistenza di cause ostative integranti l'impossibilità» (Cass. n. 20666 del 2019). E, nel caso in esame, come si è visto, non risulta affatto che la Cancelleria abbia tentato la notificazione a mezzo pec e che per qualche ragione essa non abbia avuto esito positivo. 4.2.
― Il secondo mezzo è assorbito. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 34311/2019 Numero sezionale 11026/2021 5. ― La sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Perugia Numero di raccolta generale 4030/2022Data pubblicazione 08/02/2022 in diversa composizione, la quale si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Perugia in