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Decreto — n. 3960/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 3960/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, representing a commercial chamber, had previously filed a recourse against a lower court judgment but subsequently renounced the action. The court ruled that this withdrawal met the requirements of the Civil Procedure Code, leading to the termination of the case without further substantive review.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; withdrawal of the appeal extinguishes the proceedings if the plaintiff formally renounces the action, resulting in the judgment's nullity.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code formal renunciation nullity of judgment diritto a un difensore spese di difesa rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

TO RG 26225/2021 Roma, sul ricorso proposto da CfLfJ,e G o CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA E ARTIGIANATO FROSINONE E LATINA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Saverio Marini, Ulisse Corea e Gino Scaccia, giusta mandato in atti RICORRENTE contro: GIANCARLO SALVATORE INTIMATO avverso: sentenza del Tribunale di Cassino nr. 349/2021 depositata in data 10.3.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che le spese ossano essere compensate, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. CrEPOSVP;';N C We