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Decreto — n. 3959/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 3959/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant voluntarily relinquished the right to contest the lower court's judgment, citing the procedural requirements for withdrawal under the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the case was terminated without a substantive decision on the merits or the opposing party's arguments.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the appeal extinguishes the proceedings, terminating the case without a judgment on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure voluntary relinquishment termination without merits spese di difesa spese di gratuito patrocinio indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

O -2 6s.936 21 . RG Ator Algrifir e Roma, sul ricorso proposto da Geo_ Icì s CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA E ARTIGIANATO FROSINONE E LATINA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Saverio Marini, Ulisse Corea e Gino Scaccia, giusta mandato in atti RICORRENTE contro: GIANCARLO SALVATORE INTIMATO avverso: sentenza del Tribunale di Cassino nr. 347/2021 depositata in data 10.3.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che le spese possano essere compensate, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITA7C! N C CE‘..1..ERIA ò