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Decreto — n. 3956/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to withdrawal, declaring case extinct and awarding costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 3956/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinct following the appellants' formal withdrawal of their appeal. The procedural outcome was a decree ordering the extinction of the case and awarding 4,200 euros in costs to the respondents. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the Civil Procedure Code, and since the respondents did not accept the withdrawal, they were entitled to recover their litigation expenses.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of appeal results in the extinction of the proceedings, with costs awarded to the non-accepting party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code litigation costs Court of Cassation decree of extinction non-acceptance of withdrawal condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

TO RG 25547/2020 Roma, sul ricorso proposto da Cc -3(-K 9/16U1,4- ZIMMITTI SEBASTIANO, ZIMMITTIGIUSEPPINA, ZIMMITTI 11n4, ZIMMITTI YESSICA, RICCIARDI MAURIZIO, RICCIARDI LUCIA, CUFFARO ERMANDO e MANGANO ROSARIO, rappresentati e difesi dall'Avv.to Gianluca Caruso, giusta mandato in atti, ELCT9 por! )CiCMrnAs.-3 :,45 ci/ a'AiNfAc,: RICORRENTI contro: ZIMMITTI FRANCESCA, ZIMMITTI LAURA, ZIMMITTI SEBASTIANO, rappresentati e difesi dall'Avv.to Marcello Randazzo, giusta mandato in atti E uoy)(A)r-t D-_:>1 i ,L.1,5-Z\ t o _5-,- JR,r, eLìdbri.,--,.Q e (1.0 3c vrte CONTRORICORRENTI avverso: sentenza della Corte di Appello di Catania nr. 1080/2020 pubblicata in data 24.06.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che le spese non posOno essere compensate, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, condanna al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre oneri ed accessori che si liquidano in Euro 200,00. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il rdinatore DEPOSITATO IN CANCELLERIA Pres. i Lombar