Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 3954/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 3954/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Antonia Falchetti, voluntarily relinquished her rights against the defendant, Francesco Raimondi, citing the procedural requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated without addressing the merits of the underlying dispute or ordering any costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the lawsuit extinguishes the proceedings and precludes further adjudication on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of lawsuit extinguishment of proceedings Civil Procedure Code voluntary abandonment termination of litigation condono delle spese procedurali abbandono del procedimento desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ETO RG 18877/2020 Roma, sul ricorso proposto da Ctc 35,Sc< ANTONIA FALCHETTI, rappresentata e difesa dall'Avv.to Gerardo giusta mandato in atti RICORRENTE contro: RAIMONDI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'Avv.to Ivan Pera, giusta mandato in atti 0( c,/,( vv „,c, 046ifs CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 1006/2020 depositata in data 27.04.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOgT'ATO IN CANCELLERIA ot