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Ordinanza — n. 3928/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding lease deduction limits and procedural notification timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3928/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision denying lease payment deductions. The court held that the lower court correctly applied the law prohibiting deductions for leases under 64 months and ruled that procedural defects in notification timing do not invalidate the tax assessment. Consequently, the appeal was dismissed, and the taxpayer was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1 e 12, comma 7 della L. 212/2000; Art. 102, comma 7 TUIR: The court dismisses appeals based on alleged procedural violations regarding notification timing or the non-retroactivity of tax provisions limiting lease deductions, affirming that such matters are strictly governed by statutory text and do not violate constitutional rights.

Parole chiave

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tax appeal dismissal lease deduction limits procedural notification timing non-retroactivity of tax law tax commission decision deduzione per autofinanziamento ammortamento fiscale deduzione per affitto nelle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 1 della L. 212/2000
Art. 12, comma 7 della L. 212/2000
Art. 102, comma 7 del TUIR
Art. 4 bis, comma 2 del d.l. 16/2012
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 33572/2018
Cass. Sez. L, 28/11/2014, n. 25343
Cass. Sez. L, 28/11/2014, n. 25343; Cass.
Cass. Sez. L, 09/08/2003, n. 12055
25343; Cass. Sez. L, 09/08/2003, n. 12055).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25738-2020 proposto da: ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO TURCHI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE — in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma Via del Portoghesi 12 , presso l'Avvocatura dello Stato , che la rappresenta e difende ope legis - intimata - avverso la sentenza n. 488/12/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. RITENUTO CHE 1.La soc. ABK SIR Production spa, alla quale succeduta nelle more del giudizio ABK Group Industrie Ceramiche spa, proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento, notificato in data 4/7/2016, attraverso il quale l'Ufficio, disconoscendo la deduzione di costi delle rate di ammortamento dei canoni dei contratti di locazione finanziaria rettificava il reddito relativo all' anno di imposta 2011, operando le ripresa IRES. 2.La Commissione Tributaria Provinciale di Modena accoglieva il ricorso. 3.La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna rigettava l'appello: osservando :

a) che, trattandosi di accertamento << a tavolino», non è imposta l'osservanza del contraddittorio endoprocedimentale;

b) che la previsione di limitazioni alla deducibilità dei canoni di leasing, pacificamente applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, non viola i parametri costituzionali individuati dalla contribuente con la conseguente infondatezza della dedotta questione di costituzionalità Ric. 2020 n. 25738 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- 4 Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso, affidato a due motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 1.Con l primo motivo di impugnazione la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 1 e 12, comma 7 della 1.212/2000, si sostiene che erroneamente la CTR ha ritenuto la legittimità dell'avviso di accertamento seppur notificato prima dei sessanta giorni decorrenti dalla data di consegna del PVC relativo all'anno 2012 , su cui la verifica per il 2011 si è basata. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell'art 102 comma 7 TUIR , per avere la CTR ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma , nel testo ratione temporis, sollevata dalla società in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. con conseguente affermazione della legittimità del divieto normativo di dedurre canoni di leasing pagatl in relazione a contratti aventi durata di 48 e 60 mesi, inferiori a quella minima di 64 mesi richiesta dio tempore dalla norma.

2. Il primo motivo è infondato. 2.1 E' pacifico che l'accertamento oggetto della presente controversia (anno 2011) è stato effettuato << a tavolino>> mediante comunicazione di invito a comparire e a fornire documentazione datata 20/5/2016 , Ric. 2020 n. 25738 sez. MT - ud. 12-01-2022 -3- 2.2 L'avviso di accertamento che ne è seguito, notificato il successivo 4/7/2016, non doveva essere emesso nel termine di giorni sessanta dalla sottoscrizione del PVC atteso che lo stesso si era basato su una istruttoria interna senza verifiche e sopralluoghi in corso. 2.3 La circostanza che l'Ufficio, sulla scorta dell'esame di un precedente PVC sottoscritto nel 2015, avesse riscontrato che la società aveva proceduto alla deduzione dei costi anche per i canoni relativi ad una annualità diversa oltre che quella oggetto di causa, non comporta, come correttamente affermato dalla CTR, né la comunicazione del pregresso pvc né l'emissione di un nuovo pvc trattandosi di un accertamento effettuato in mancanza di accessi ispezioni e verifiche. 2.4 Sul punto questa Corte ha affermato il principio secondo il quale << l'estensione della verifica ad un anno pregresso, non indicato nell'atto di accesso, non è sanzionato da alcuna norma, nè integra una violazione del diritto del contribuente ad essere informato dell'oggetto della verifica, sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 2, atteso che il rappresentante della società è stato informato dell'ampliamento dell'oggetto della verifica nel momento in cui i verificatori gli hanno fatto sottoscrivere il processo verbale di constatazione, da cui risultava espressamente, come rilevato dai giudici di merito, che la programmata verifica relativa all'anno d'imposta 2007 aveva comportato l'analisi di una situazione strettamente connessa, ossia la deducibilità di canoni di leasing verificatasi anche nell'anno immediatamente precedente>> ( cfr.

Cass.33572/2018), 3. Il secondo motivo non merita accoglimento 3.1 Va premesso che non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa che il giudice di merito Ric. 2020 n. 25738 sez. MT - ud. 12-01-2022 -4- abbia fatto circa la rilevanza e la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perché il relativo provvedimento ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte Costituzionale, e, d'altra parte, la stessa questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio.

Pertanto, le doglianze relative alle deliberazioni assunte dal giudice di merito sulle dedotte questioni di legittimità costituzionale non si presentano come fine a se stesse, ma hanno funzione strumentale in relazione all'obiettivo di conseguire una pronuncia più favorevole di quella resa con il decreto impugnato, sicchè l'impugnazione deve intendersi che investa sostanzialmente il punto del provvedimento regolato dalle norme giuridiche la cui costituzionalità è contestata (cfr. Cass. Sez. L, 28/11/2014, n. 25343; Cass. Sez. L, 09/08/2003, n. 12055). 3.1 L'ad 102 comma 7 del Tuir nella versione applicabile nel periodo di imposta non consentiva la deduzione dei costi di leasing , in quanto la durata dei contratti di 48 e 60 mesi era inferiore a quella prevista per legge ( 64 mesi). 3.2 La contribuente sostiene, in conformità di un interpretazione costituzionalmente orientata, la retroattività della nuova disciplina dell'alt 102 introdotto dall'ad 4 bis del d.l. 16/2012. 3.3 Tale assunto si infrange sul chiaro ed inequivocabile dettato normativo. 3.4 L'art 4 bis comma 2 del d.l. 16/2012 stabilisce infatti che la modifica apportata all'ad 102 comma 7 Tuir trova applicazione con riferimento ai contratti di leasing stipulati « a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» 4 Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Ric. 2020 n. 25738 sez. MT - ud. 12-01-2022 -5- 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 5.600,00 di cui oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 genn