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Ordinanza — n. 3926/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal, quashing regional commission decision due to significant revenue discrepancy exceeding 10%.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3926/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially accepted the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that had dismissed an audit notice. While the court rejected the argument regarding missed filing deadlines due to a statutory suspension period, it found the commission's reliance on a 20% revenue discrepancy insufficient. The court ruled that a discrepancy exceeding 10% between declared revenues and sector studies justifies deeming the taxpayer's accounts unreliable, thereby overturning the lower court's dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 21 d.lvo 546/1992; Art. 6 comma 3 d.lvo 218/1997; Art. 1 comma 1 lett. a d.p.r. 570/1996: A tax discrepancy exceeding 10% between declared revenues and sector studies renders ordinary accounts unreliable, justifying an audit notice even if the deviation is below the 20% threshold previously considered by lower courts.

Parole chiave

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tax audit notice revenue discrepancy threshold unreliable accounts sector studies verification procedural suspension period taxation of professionals Cassation quashing arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 21 d.lvo 546/1992
Cass. 2103/2021 e 12304/2020).
Art. 6 comma 3 d.lvo 218/1997
2.2 La ricorrente non ha, tuttavia, tenuto conto della sospensione di novanta giorni dei termini di impugnazione dell'atto prevista dall'art. 6 comma 3 d.lvo 218/1997; risulta, infatti, documentato che il contribuente abbia proposto in data in data 22/12/2011 istanza di accertamento con adesione ex art.
Art. 1 comma 1 lett. a d.p.r. 570/1996
Art. 360 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 8854/2019
Cass. 8928/2021
Cass. 2103/2021
Cass. 2103/2021 e 12304/2020).
Cass. 12304/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5352-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro VILLAREALE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 38, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE LO GIUDICE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6151/14/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 27/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO Villareale Francesco impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio rideterminava il maggior reddito sulla base dell'applicazione degli studi di settore 2.La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso annullando l'accertamento. 3 Sull' impugnazione dell'Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l'appello rilevando la non gravità dello scostamento, pari al 20%, tra reddito accertato dallo studio di settore e quello dichiarato dal contribuente 4.

Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 21 d.lvo nr 546/1992 in relazione all'ad 360, 1 comma nr 3, cpc per non avere la CTR dichiarato l'inammissibilità dell'originario ricorso Ric. 2020 n. 05352 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -2- proposto senza il rispetto del termine ad impugnare l'atto impositivo fissato dalla legge. 1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis e sexies d.I.331/1993, 2697 cc, in relazione all'ad 360, 1 comma nr 3 cpc, 36 d.lvo 546/92 , 232 cpc in relazione all'art 360 1 comma nr 4 cpc; si sostiene che la CTR abbia immotivatamente affermato che lo scostamento nella misura inferiore al 20% non fosse idoneo a fondare una plausibile verifica fiscaW2. 2 n primo motivo è infondato. 2.1 Sostiene l'Ufficio che il contribuente abbia proposto il ricorso non osservando il termine decadenziale previsto dall'art 21 d.lvo 546/92 dal momento che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 5/11/2011 laddove il ricorso è stato avviato alla notifica il 7/3/2012. 2.2 La ricorrente non ha, tuttavia, tenuto conto della sospensione di novanta giorni dei termini di impugnazione dell'atto prevista dall'art. 6 comma 3 d.lvo 218/1997; risulta, infatti, documentato che il contribuente abbia proposto in data in data 22/12/2011 istanza di accertamento con adesione ex art. 6 comma 2 d.lvo citato, cui l'Ufficio non ha dato alcun esito. 2.3 n ricorso alla CTP, sommando il termine si sospensione con quello residuo della decadenza ex art 21 d.lvo 546/92, risulta tempestivamente proposto. 3 n secondo motivo è fondato nella parte in cui viene dedotto il vizio di violazione di legge. 3.2 La succinta motivazione dell'impugnata sentenza si limita a ritenere lo scostamento del 20% tra il reddito dichiarato e quello accertato non grave e, quindi, inidoneo giustificare, in mancanza di altri elementi , la rettifica dei redditi 3.3 L'assunto si pone in contrasto con il recente orientamento Ric. 2020 n. 05352 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -3- giurisprudenziale di questa Corte secondo la quale << le contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati si considerano gravi e rendono altresì inattendibile la contabilità ordinaria degli esercenti attività di impresa, quando:

a) i valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche, anche parziali.., abbiano uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilità, superiore al 10 per cento del valore complessivo delle voci interessate, a condizione che tale scostamento non sia riconducibile a errata applicazione dei criteri di valutazione ovvero di imputazione temporale" ( cfr. 8854/2019, 8928/2021.) 3.4 Si è infatti precisato che << al fine di individuare divergenze significative tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore, si può anche fare riferimento all'art. 2 comma 1 lettera a del d.p.r. 16-9-1996, n. 570 ("regolamento per la determinazione dei criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile, relativamente agli esercenti attività di impresa, arti e professioni"), il quale dispone che "ai medesimi fini indicati nel comma 1, le contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati si considerano gravi e rendono altresì inattendibile la contabilità ordinaria degli esercenti attività di impresa, quando:

a) i valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche , anche parziali.. .abbiano uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilità, superiore al 10 per cento del valore complessivo delle voci interessate, a condizione che tale scostamento non sia riconducibile a errata applicazione dei criteri di valutazione ovvero di imputazione temporale", ed analogamente al comma 2 lettera b) dell'art. 1 del d.p.r. 570/1996, si prevede che "tali contraddizioni" si considerano "gravi" quando "non risultano indicati in alcuna delle scritture Ric. 2020 n. 05352 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -4- contabili o, in mancanza dell'obbligo di indicazione nelle stesse, in altra documentazione attendibile, uno o più beni strumentali.. .il cui valore complessivo sia superiore al 10 per cento di quello di tutti i beni strumentali utilizzati..." ( cfr. Cass. 2103/2021 e 12304/2020). 3.5 Nella specie, secondo quanto accertato dalla stessa sentenza, lo scostamento tra l'importo dei ricavi dichiarati dalla società e quelli calcolati in base agli studi di settore è superiore al 10 0/0, sicché si è verificata una divergenza significativa tale da giustificare l'emissione dell'avviso di accertamento 4 In accoglimento del secondo motivo del ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione affinchè esamini le questioni assorbite e statuisca anche sulle spese della presente procedura.

PQM La Corte; accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio d