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Ordinanza — n. 3916/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal against 'shell company' presumption, ruling administrative exemption from proof does not override burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3916/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision annulling tax assessments based on 'shell company' status. The authority argued that the Regional Commission incorrectly applied the law by treating an administrative exemption from filing an appeal request as a full exemption from the burden of proof. The court ruled that such an administrative measure does not relieve the taxpayer of the obligation to provide qualified contrary evidence to rebut the legal presumption of evasion.

Regesto Legislator

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Art. 30, comma 4-bis, della 1. n. 724 del 1994; In cases of non-operational companies, the taxpayer must provide qualified contrary evidence to rebut the legal presumption of evasion, and an administrative exemption from filing an appeal request does not absolve this burden.

Parole chiave

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shell company presumption burden of proof tax evasion intent administrative exemption qualified contrary evidence non-operational companies tax authority appeal aiuti alle imprese in difficoltà

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma 4-bis, della 1. n. 724 del 1994
2008/23681, sulla base dell'art. 30, comma 4-bis, della 1. n. 724 del 1994 (quale introdotto dall'art.
Art. 1, comma 128, lett. f, della 1. n. 244 del 2007
724 del 1994 (quale introdotto dall'art. 1, comma 128, lett.
Art. 30 della 1. n. 724 del 1994
2008/23681, sulla base dell'art. 30, comma 4-bis, della 1.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 4946/2021
Cass., 28251/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31496-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro LA MORA SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SIRTE 28, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO CALDERONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO LETO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2547/10/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 29/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Messina ove ha confermato la pronuncia della CTP di Messina che ha annullato gli atti impositivi adottati nei confronti della contribuente ritenuta società di comodo; che la società contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina in tema di società di comodo (non operative), segnatamente degli elementi integranti il presupposto normativo; che, con riguardo al profilo di censura, in tema di società di comodo, in caso di mancato superamento del test di operatività, anche in seguito alle modifiche apportate all'art. 30 della 1. n. 724 del 1994 dalla 1. n. 296 del 2006, permane la possibilità per il contribuente di vincere la presunzione legale della finalità elusiva delle società non operative attraverso la prova contraria qualificata dalla ricorrenza di una situazione oggettiva a sé non imputabile che ha reso impossibile il conseguimento di ricavi e la produzione di reddito entro la soglia minima stabilita "ex lege", non essendo a tal fine necessario esperire preventivamente il rimedio precontenzioso dell'interpello disapplicativo (Cass., 4946/2021;

Cass., 28251/2021). Nella specie, la CTR non si è attenuta al principio enunciato, avendo ritenuto che la Ric. 2020 n. 31496 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- ricorrenza di una delle fattispecie individuate dal provvedimento reso dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il n. 2008/23681, sulla base dell'art. 30, comma 4-bis, della 1. n. 724 del 1994 (quale introdotto dall'art. 1, comma 128, lett. f, della 1. n. 244 del 2007), giustificasse l'esonero dall'onere della prova contraria alla presunzione legale, là dove tale provvedimento si limita ad esonerare dall'onere della presentazione dell'istanza di interpello; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia — Messina, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.