Italian tax court dismisses appeal on expense compensation due to lack of explicit 'grave and exceptional reasons' in lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to offset litigation costs. The taxpayer argued that the lower court failed to explicitly state the 'grave and exceptional reasons' required by law to justify such cost compensation. The court ruled that without these specific, explicit justifications in the lower court's reasoning, the compensation decision violated the law and was therefore invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15, comma 1, D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546; In tax proceedings, the explicit indication of 'grave and exceptional reasons' by the judge to justify total or partial compensation of litigation expenses is mandatory, and their absence or illogical nature constitutes a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18258-2020 proposto da: ALOIA FRANCO, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA VINEIS; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - , avverso la sentenza n. 210/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata 1'11/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che la ditta contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per il Piemonte di accoglimento dell'appello del contribuente nel giudizio rescissorio seguito alla cassazione con rinvio per ordinanza di questa Corte Suprema di legittimità n. 8181/2019; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'adunanza, la parte privata ha depositato memoria; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina in tema di compensazione delle spese; che, con riguardo al profilo di censura, nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. 6^-5, 9 ottobre 2020, nn. 21875, 21876, 21877, 21878 e 21879; Cass., Sez. 6"-5, 2 novembre 2020, n. 24240; Cass., Sez. 6^-5, 8 giugno 2021, nn. 15889 e 15890; Cass., Sez. 5^, 6 luglio 2021, n. 19013; Cass., Sez. 6"-5, 9 settembre 2021, n. 24365). Nella specie, la Ric. 2020 n. 18258 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- CTR ha motivato la compensazione delle spese giudiziali richiamandosi agli argomenti trattati, ma senza indicarne le ragioni che lo hanno condotto a tale statuizione; che, pertanto, il ricorso è fondato e dev'essere accolto;
PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Piemonte, in diversa composizione, cui demanda altresì la definizione delle spese del presente giudizio di legittimità. C