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Ordinanza — n. 3914/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency's subsidiary claim against partners for unliquidated company debts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3914/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to dismiss the taxpayers' claims. The taxpayers argued that the tax authority could not pursue former partners without proof of asset distribution in the liquidation balance sheet. The court ruled that for companies with a narrow shareholder base, the lack of recorded distributions creates a presumption of profit allocation to partners, permitting the tax authority to act subsidiarily.

Regesto Legislator

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Art. 2495 c.c.; Art. 2945 c.c.: In cases of corporate dissolution, the tax authority may act subsidiarily against partners up to the amount of distributed assets, and for narrow-shareholder companies, the absence of liquidation distributions presumes pro-rata profit allocation to partners.

Parole chiave

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subsidiary liability corporate dissolution tax agency action narrow shareholder base presumption of profit liquidation balance sheet unliquidated debts successione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 2495 c.c.
Art. 2945 c.c.
La responsabilità sussidiaria di cui all'art. 2945 cod.
art. 2495 c.c
art. 2945 cod. civ
La responsabilità sussidiaria di cui all'art. 2945 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 23916/2016
12-01-2022 -2- dell'attivo e che una quota di quest'ultimo sia stata riscossa, non potendo allegare per la prima volta in appello la circostanza, non dedotta in sede di accertamento, della distribuzione occulta di utili extracontabili (Cass., 23916/2016; Cass., 15474/2015; Cass., 23916/2016; Cass., 15422/2021).
Cass., 15474/2015
12-01-2022 -2- dell'attivo e che una quota di quest'ultimo sia stata riscossa, non potendo allegare per la prima volta in appello la circostanza, non dedotta in sede di accertamento, della distribuzione occulta di utili extracontabili (Cass., 23916/2016; Cass., 15474/2015; Cass., 23916/2016; Cass., 15422/2021).
Cass., 15422/2021
12-01-2022 -2- dell'attivo e che una quota di quest'ultimo sia stata riscossa, non potendo allegare per la prima volta in appello la circostanza, non dedotta in sede di accertamento, della distribuzione occulta di utili extracontabili (Cass., 23916/2016; Cass., 15474/2015; Cass., 23916/2016; Cass., 15422/2021).
Cass., 9094/2017
Cass., 619/2021
Cass., 619/2021; Cass., 15422/2021).
Cass., 18032/2013
Cass., 18032/2015
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15881-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, 'VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CECCARELLI NORBERTO, ORECCHINI RITA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIO FASCETTI 5, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CAPOROSSI, rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO SIANO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 769/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 21/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Co:

Relatore MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per le Marche di riforma della pronuncia della CIP di Pesaro, ove erano state rigettate le ragioni dei contribuenti in ordine alla successione dei soci nei debiti tributari di una società di capitali estinta; che i contribuenti hanno spiegato tempestivo controricorso, depositando altresì memoria in prossimità dell'adunanza; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che vanno disattese le eccezioni preliminari circa l'esaustività del ricorso introduttivo e la formazione di un giudicato interno per mancata (o non corretta) impugnazione della ratio decidendi della gravata sentenza; che con l'unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina successoria dei debiti delle società estinte; che, con riguardo all'unico motivo, in tema di contenzioso tributario, nell'ipotesi di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, l'amministrazione finanziaria può agire in via sussidiaria nei confronti dei soci, nei limiti di cui all'art. 2495 c.c., sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ma è tenuta a dimostrare i presupposti della loro responsabilità e, cioè che, in concreto, vi sia stata distribuzione Ric. 2020 n. 15881 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -2- dell'attivo e che una quota di quest'ultimo sia stata riscossa, non potendo allegare per la prima volta in appello la circostanza, non dedotta in sede di accertamento, della distribuzione occulta di utili extracontabili (Cass., 23916/2016; Cass., 15474/2015; Cass., 23916/2016; Cass., 15422/2021). La responsabilità sussidiaria di cui all'art. 2945 cod. civ. non è applicabile alla fattispecie in esame ove, invece, soccorrono i principi elaborati da questa Corte in tema di rapporti tra società di capitali a ristretta base partecipativa.

Delimitata in tali termini la fattispecie in esame, va in primo luogo ribadito che è legittima la pretesa esperita dall'ufficio fiscale nei confronti dell'ex socio della società cancellata, considerato che, con specifico riferimento al tema della mancata distribuzione degli utili ai soci in sede di liquidazione, l'assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude <d'interesse dell'Agenzia delle Entrate a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti» (Cass., 9094/2017;

Cass., 619/2021; Cass., 15422/2021). Ciò fermo restando che, anche in caso cancellazione dal registro delle imprese, a fronte di «società di capitali a ristretta base sociale, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti» (Cass., 18032/2013; Cass., 18032/2015), trattandosi di presunzione che «non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci, che, in tal caso, caratterizza, normalmente, la Ric. 2020 n. 15881 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -3- gestione sociale» Nella specie, la CTR ha ritenuto che l'amministrazione finanziaria non potesse agire nei confronti degli ex soci della società cancellata dal registro delle imprese in assenza di ripartizione di attivo nel bilancio finale di liquidazione; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per le Marche, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del pres