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Ordinanza — n. 3913/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal regarding IRPEF refund rights for financial sector directors' bonuses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3913/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission ruling in favor of Luxottica Group. The agency argued that the tax law regarding director bonuses applied to all financial sector directors, but the court held that industrial holding directors are exempt. Consequently, the court affirmed the lower court's decision that the tax authority must refund the withheld amount.

Regesto Legislator

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Art. 33 d.l. n. 78/2010; Art. 106 T.U.B.: The tax provision on director bonuses applies only to financial sector directors performing public-facing activities, excluding industrial holding directors even if they hold financial sector participations.

Parole chiave

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IRPEF tax refund director bonuses financial sector definition industrial holding exemption tax liability scope imposta sull'utile delle aziende rimborso fiscale imposizione di un gruppo di società

Disposizioni normative citate

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Art. 33 d.l. n. 78/2010
ha spiegato tempestivo controricorso; che in prossimità dell'adunanza le parti hanno depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 33 d.l.
Art. 106 T.U.B.
33 abbia disposto un rinvio recettizio alla nozione di "settore finanziario" contenuta nel testo originario dell'art. 106 T.U.B. (contenente il riferimento all'attività di assunzione di partecipazione, poi eliminato dall'art.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza sez. V n. 22692/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15875-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro LUXOTTICA GROUP SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI CONDOTTI, 91 presso lo studio dell'avvocato PANNUNZIO VALENTINA, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO MECHELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3949/18/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Co:

Relatore MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Lombardia — Milano di conferma della pronuncia della C 1. P di Milano, ove erano state accolte le ragioni della contribuente in ordine al diritto al rimborso IRPEF sugli emolumenti ai dirigenti; che Luxottica Group s.p.a. ha spiegato tempestivo controricorso; che in prossimità dell'adunanza le parti hanno depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 33 d.l. n. 78/2010, in ordine a presupposto soggettivo della norma; che, con riguardo all'unico motivo, l'imposta addizionale del 10°/0 prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2000, conv. in 1. n. 122 del 2010 - trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di bonus e stock options quando detti compensi eccedano il triplo della parte fissa della retribuzione - si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario che svolgono attività "rivolta al pubblico", mentre non sono assoggettati al prelievo i dirigenti di holding industriale che pur possegga partecipazioni in società del gruppo Ric. 2020 n. 15875 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -2- operanti nel settore finanziario, dovendo peraltro escludersi che il cit. art. 33 abbia disposto un rinvio recettizio alla nozione di "settore finanziario" contenuta nel testo originario dell'art. 106 T.U.B. (contenente il riferimento all'attività di assunzione di partecipazione, poi eliminato dall'art. 10 del d.lgs. n. 141 del 2010). Nella specie, la CTR ha ritenuto che nella definizione di "settore finanziario" contenuta nel testo originario dell'art. 106 T.U.B. non potrebbero ricondursi le holding industriali e le società che concedono finanziamenti esclusivamente nell'ambito del gruppo di appartenenza; che con ordinanza di questa Corte, sez V, n. 22692/2020 in fattispecie analoga sono state accolte le ragioni della contribuente; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere respinto; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in C.cinquemilaseicento/00, oltre ad C.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. com