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Ordinanza — n. 3910/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal against regional commission for violating 60-day observation term in 'table' tax assessments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3910/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had dismissed the taxpayer's appeal. The taxpayer argued that the 60-day period for submitting observations should apply to all tax assessments, but the court clarified this right only exists for physical inspections or verifications at the taxpayer's premises. Consequently, the court found the Regional Commission erred in applying these procedural guarantees to 'table' assessments conducted without physical access, leading to the annulment of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 12 comma 7 L. 212/2000; The right to submit observations within sixty days following the issuance of a tax assessment applies exclusively to assessments resulting from physical inspections, audits, or verifications conducted at the taxpayer's premises, and does not extend to 'table' assessments.

Parole chiave

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tax assessment table sixty day observation term physical inspection requirement taxpayer procedural rights Regional Tax Commission Cassation annulment fiscal verification scope tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 12 comma 7 L. 212/2000
2.2.Tanto premesso, l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, erroneamente posto a base della decisione impugnata, si applica ai soli casi di "accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali" del contribuente o della impresa.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
212/2000, ex art. 360, comma 1, n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
212/2000, ex art. 360, comma 1, n.
art. 112 c.p
Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., V, n. 9725 del 2021
Cass., V, n. 9725 del 2021;
Cass., V, n. 766 del 2020
Cass., V, n. 766 del 2020; n.
Cass., n. 26354/2021
Cass., n. 24823/2015
Cass., n. 7472 del 23/03/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5611-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GULLA ANNA MARIA, nella qualità di erede del sig. Gullà Giovanni; - intimata - avverso la sentenza n. 2439/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 02/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 rt. 05611 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- RG . 5611/2020 Agenzia delle Entrate c/ Gullà Anna Maria Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anni 2005 e 2006 da parte di Anna Maria Gullà, quale erede di Giovanni Gullà, discendenti dagli accertamenti notificati alla società Omecar srl, ritenendo violato l'art. 12 comma 7 I. 212/200, ha respinto l'appello dell'Ufficio, per non avere quest'ultimo, a chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, consentito al contribuente, nel termine di sessanta giorni, di formulare osservazioni e richieste, al fine di valutare di tutti gli elementi probatori acquisiti.

La contribuente è rimasta intimata. Considerato che:

1. Col primo motivo l'Agenzia delle entrate deduce violazione dell'articolo 12, comma 7 della L. 212/2000, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto non sarebbe stato rispetato il termine dilatorio di 60gg. intercorrente dalla data di redazione del pvc e la data di emissione dell'avviso di accertamento.

2. Il motivo è fondato. 2.1. Occorre premettere che l'accertamento oggetto del giudizio non trae origine da controlli, ispezioni, verifiche od accessi eseguiti presso la società contribuente, o presso la sede dei soci, trattandosi (come emerge dagli avvisi di accertamento impugnati, derivanti da presunzione di distribuzione di utili ai soci della Omecar srl, fra cui il socio Giovanni Gullà, dante causa della contribuente, e dalle eccezioni dell'Ufficio nei gradi di merito), di fattispecie riconducibile al cd. accertamento "a tavolino", ossia eseguito senza essere accompagnato da una attività dell'amministrazione finanziaria di accesso nella sfera diretta del contribuente. 2.2.Tanto premesso, l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, erroneamente posto a base della decisione impugnata, si applica ai soli casi di "accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali" del contribuente o della impresa.

Trattasi, peraltro, di principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, con la sentenza n. 24823/2015 resa a Sezioni Unite, ha affermato che «le garanzie fissate nella legge n. 212 del 2000, articolo 12 comma 7, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali dove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente», così trovando avvallo e conferma anche in recenti arresti (cfr. Cass., V, n. 9725 del 2021;

Cass., V, n. 766 del 2020; n. 26354/2021) . 3.La CTR ha erroneamente ritenuto che nell'ipotesi in esame, relativa ad accertamento a tavolino, come tale al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art.12 comma 7 della L.212/2000, fossero applicabili le tutele previste per gli accertamenti emessi a seguito di accessi, ispezioni o verifiche nella sede del contribuente o della sua attività, ritenendo sussistente il diritto del contribuente a partecipare attivamente al procedimento tributario attraverso il contraddittorio amministrativo, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento fuori dal perimetro applicativo della norma.

3. Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sulla eccezione sollevata in appello, in ordine alla illegittimità della sentenza di primo grado basata sull'annullamento non definitivo degli avvisi di accertamento relativi alla società per gli stessi anni d'imposta, dai quali discendono gli accertamenti impugnati. Riporta l'atto di appello. 3.1. Questo motivo è fondato, non avendo la CTR motivato sull'eccezione, proposta in appello e riportata per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in ordine alla illegittimità della decisione di primo grado basata sull'annullamento non definitivo degli avvisi di accertamento relativi alla società per gli stessi anni d'imposta, dai quali discendono gli accertamenti impugnati. 3.2.11 vizio di omessa pronuncia ricorre infatti ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall'omesso esame di un elemento di prova; ovvero quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte sì da dar „luogo alla inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto e non può dipendere, pertanto, dall'omesso esame di un elemento di prova (Cass. n. 7472 del 23/03/2017;

Cass. 29 marzo 1999, n. 3020). 3.4.La Commissione tributaria regionale, pur dando atto che l'Agenzia aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado per erronea wn-Ift valutazione dell'annullameritoVi egli avvisi di accèr--Tamento riferiti alla società OMECAR srl per gli stessi anni d'imposta, da cui quelli odierni discendono, non ha poi pronunciato sullo stesso, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado in ordine alla violazione di legge (art. 12, comma 7 I. 212/2000). Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Calabria, anche per le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione. Roma, 6 otto