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Ordinanza — n. 3807/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; procedural defect renders appeal inadmissible under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3807/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the failure to file it within the mandatory twenty-day period following notification of the lower court's decision. The appellant, Pietro Augello, sought to overturn a second-instance ruling in a succession dispute, while the respondents opposed the appeal on procedural grounds. The Court ruled that the principle of non-reachability of nullity does not apply to peremptory time limits, mandating the dismissal of the appeal and ordering the payment of costs.

Regesto Legislator

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Art. 156 c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: The principle of non-reachability of nullity applies only to formal defects, not to peremptory time limits for filing appeals, which must be strictly observed.

Parole chiave

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cassation appeal peremptory time limits procedural inadmissibility Civil Procedure Code succession dispute indennità di patrocinio ripetibili condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 156 c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
art. 390 cpc); ritenuto che le spese ben possono essere compensate essendo pervenuta rinunzia al controricorso; considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile per cui sussistono i presupposti per il versamento - ai F i r m a t o D a :
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2539/2021 Numero sezionale 678/2022 sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 156 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017
tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017 Rv.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 2021
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 2021; Sez.
Sez. 2 -, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019
34916 del 2021; Sez. 2 -, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 Rv.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013
654920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013 Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2539/2021 proposto da: AUGELLO PIETRO rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Neri e Salvatore Pennica - Ricorrente - contro AUGELLO GIUSEPPE, AUGELLO DOMENICO E AUGELLO GIOVANNI rappresentati e difesi dall’avv. Giovanna Morello - Controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 27.1.2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20.1.2022, dal Presidente Lorenzo Orilia; RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2539/2021 Rilevato che Pietro Augello ha proposto ricorso per cassazione Numero sezionale 678/2022Numero di raccolta generale 3807/2022 contro la sentenza della Corte d’Appello di Palermo resa pubblica in Data pubblicazione 07/02/2022 data 27.1.2020 in una causa in materia successoria; che al ricorso resistono con controricorso Giuseppe, Domenico e Giovanni Augello; che il relatore ha proposto l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito nei termini; che il Collegio condivide la proposta per le seguenti ragioni: - la Cancelleria Centrale Civile ha certificato in data 29.1.2021 il mancato deposito nei termini del ricorso notificato in data 8.10.2020; - l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 2021; Sez. 2 -, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 Rv. 654920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013 Rv. 626358); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non ricorrendo le condizioni per l’estinzione del giudizio (in mancanza di espressa rinunzia da parte del ricorrente: cfr. art. 390 cpc); ritenuto che le spese ben possono essere compensate essendo pervenuta rinunzia al controricorso; considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile per cui sussistono i presupposti per il versamento - ai F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2539/2021 Numero sezionale 678/2022 sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. Numero di raccolta generale 3807/2022Data pubblicazione 07/02/2022 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto;

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto