Italian Supreme Court dismisses appeal due to late filing of the cassation petition against the deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner failed to file it within the required twenty days of the lower court's decision. The respondent argued that the late deposit rendered the appeal procedurally impossible, a stance the Court upheld by citing Article 156 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal was dismissed, and the petitioner was ordered to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 156 c.p.c.; The failure to file a cassation appeal within the statutory deadline renders it inadmissible, as peremptory time limits are not cured by the principle of non-reachability of the act's purpose.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3314/2021 proposto da: PRINCIPE avv. ARTURO - Ricorrente - contro CONDOMINIO DI VIA TUSCOLANA 650 ROMA rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Natoli - Controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, depositata il 27.4.2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20.1.2022, dal Presidente Lorenzo Orilia; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3314/2021 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONENumero sezionale 679/2022Numero di raccolta generale 3806/2022 Rilevato che l’avvocato Arturo Principe ha proposto ricorso per Data pubblicazione 07/02/2022 cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma resa pubblica in data 27.4.2020 in una causa in materia condominiale; che al ricorso resiste con controricorso il Condominio di via Tuscolana 650; che il relatore ha proposto l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito nei termini; che in prossimità dell’adunanza il controricorrente ha depositato memoria; che il Collegio condivide la proposta per le seguenti ragioni: -la Cancelleria Centrale Civile ha certificato in data 5.2.2021 il mancato deposito nei termini del ricorso notificato in data 8.12.2020; - l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 2021; Sez. 2 -, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 Rv. 654920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013 Rv. 626358); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente; considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile per cui sussistono i presupposti per il versamento - ai F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3314/2021 Numero sezionale 679/2022 sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. Numero di raccolta generale 3806/2022Data pubblicazione 07/02/2022 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto;
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 3.000,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dov