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Ordinanza — n. 3804/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses suspension of ordinary litigation in favor of bankruptcy court proceedings regarding liability claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3804/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Verona Tribunal's order suspending the ordinary lawsuit against Federico Grigoli, which had been issued to prioritize the bankruptcy proceedings. Grigoli argued that the liability claim was prejudicial to the bankruptcy verification, while the Amministrazione Straordinaria Tosoni S.p.A. contended that the specialized section held exclusive competence. The court ruled that the bankruptcy judge can raise extinction or modification defenses under Article 95 of the Bankruptcy Law, making the suspension of the ordinary action incompatible with the exclusive jurisdiction of the bankruptcy court.

Regesto Legislator

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Art. 95 L.F.; Art. 93 L.F.; Art. 52, comma 2 L.F.; Art. 295 c.p.c.: In bankruptcy proceedings, the curator may raise defenses regarding the creditor's rights, rendering the suspension of ordinary litigation for liability claims incompatible with the principle of exclusive formal competition.

Parole chiave

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bankruptcy jurisdiction suspension of proceedings liability claim exclusive competence creditor verification ordinary litigation curator defenses restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 95 L.F.
Art. 93 L.F.
Art. 52, comma 2 L.F.
Art. 295 c.p.c.
Fall.), né della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (incompatibile con il giudizio di accertamento dei crediti in sede fallimentare) in quanto, proprio in sede di verifica del passivo, ai sensi dell’art.95 L.F.
Art. 96, comma 2, L. Fall.
articolo 295 cod. proc. civ
ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ.
art. 295 c.p
Fall.), né della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5255/2017
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14484/2021 Numero sezionale 10355/2021 poi fallita (v., tra le tante, Cass. n. 5255/2017; 25674/2015, Numero di raccolta generale 3804/2022Data pubblicazione 07/02/2022 n.
Cass. n. 25674/2015
Cass. n. 7967/2008
Cass. n. 2990/2020
Cass. Civ., Sez. I, 20.4.2021, n.10394
Cass. S.U., n. 21499/2004
L'obiezione non apporta argomento alla tesi della resistente, perché varrebbe pur sempre il principio che la sospensione dovrebbe riguardare comunque la causa promossa in sede ordinaria, non quella che si svolge in sede fallimentare (Cass. S.U., n. 21499/2004; n.
Cass. S.U., n. 73/2010
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 14484-2021 proposto da: GRIGOLI FEDERICO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato EDOARDO ANDREOLI; - ricorrente - contro GRUPPO INDUSTRIALE TOSONI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO CAMPEIS; - resistente - per regolamento di competenza avverso il decreto n. R.G. 4451/2017 del TRIBUNALE di VERONA, depositato il 16/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROSSANA GIANNACCARI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CORRADO MISTRI che conclude in accoglimento della proposta istanza di regolamento di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14484/2021 Numero sezionale 10355/2021 competenza, chiedendo che la Corte di Cassazione voglia annullare Numero di raccolta generale 3804/2022Data pubblicazione 07/02/2022 l'ordinanza pronunciata dal 7Tribunale di Verona in composizione collegiale nel procedimento n. 4451/2017 R.G. ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ. e più compiutamente indicata in epigrafe, con i conseguenti provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.

Rilevato che: - il Tribunale di Verona, sezione fallimentare, con ordinanza N.4451/2017, ha ordinato la sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria Tosoni S.p.A., con il quale era stato escluso dal passivo il credito di Federico Grigoli, quale associato dell’Associazione Professionale denominata Studio di Revisori Associati, per l’attività svolta in qualità di sindaco della società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria; - la sospensione è stata giustificata in base al rilievo che il Gruppo Industriale Tosoni aveva proposto azione di responsabilità nei confronti del dott.

Grigoli per non aver vigilato in modo adeguato sull’osservanza delle leggi e, in generale sul sistema amministrativo, organizzativo e contabile della società, sulla gestione e sulla corretta tenuta della contabilità; - secondo il Tribunale, la causa di risarcimento dei danni proposta dinanzi al Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa , aveva carattere pregiudiziale rispetto alla causa pendente innanzi al Tribunale di Verona per il pagamento del compenso; - avverso l'ordinanza di sospensione ha proposto regolamento di competenza Federico Frigoli sulla base di tre motivi; - il Gruppo Industriale Tosoni S.P.A in Amministrazione Straordinaria ha resistito con controricorso;

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14484/2021 Numero sezionale 10355/2021 - il Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. Corrado Numero di raccolta generale 3804/2022Data pubblicazione 07/02/2022 Mistri, ha chiesto l'accoglimento del ricorso; - in prossimità dell’adunanza,le parti hanno depositato memorie illustrative;

Ritenuto che: - va, in primo luogo, rigettata l’eccezione di inammissibilità del regolamento di competenza per difetto di legittimazione e di rappresentanza del dott. Grigoli (eccezione fondata sul fatto che mentre l’insinuazione al passivo sarebbe stata proposta da Grigoli personalmente, l’opposizione sarebbe stata radicata dall’associazione professionale di cui il medesimo faceva parte); - osserva al riguardo il collegio che, in disparte la possibilità dell’associazione professionale ad agire per il recupero del credito del professionista (Cass.

Civ., Sez.I, 12.6.2018, n.15290; Cass. Civ., Sez. II, 9.10.2020, n.21868), nel caso di specie il ricorso per opposizione al decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo è stato proposto dal Grigoli, nella sua qualità di associato allo studio S.R.A. e la procura era stata rilasciata al difensore dal medesimo Grigoli: si tratterebbe al più solo di mero refuso; - con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità del provvedimento di sospensione, ex art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per non avere il Tribunale motivato in ordine alla pregiudizialità della causa pendente innanzi al Tribunale Specializzato delle Imprese rispetto al giudizio di opposizione al passivo, con conseguente violazione degli artt.38, comma 3 c.p.c.; il ricorrente deduce, inoltre, la violazione dell’art.40 c.p.c. poiché la connessione tra i due procedimenti non sarebbe stata rilevata dopo la prima udienza ma dopo la remissione della causa in decisione;

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14484/2021 Numero sezionale 10355/2021 - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violaNumero di raccolta generale 3804/2022zione e/o Data pubblicazione 07/02/2022 falsa applicazione dell’art.295 c.p.c. e dell’art.34 c.p.c. in quanto non sussisterebbe un’ipotesi di pregiudizialità ma di “continenza per specularità”, ipotesi in relazione alla quale le Sezioni Unite, con sentenza N. 21499/2004 avrebbe escluso la sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo; poiché i provvedimenti relativi alla verificazione dei crediti, anche quando non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, la giurisprudenza sarebbe pacifica nell’affermare la centralità dell’accertamento concorsuale dei fatti costitutivi, impeditivi ed estintivi del credito sicchè la traslatio iudicii dovrebbe aver luogo in sede fallimentare; - con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’erronea individuazione del criterio per la determinazione della causa da sospendersi, sulla base delle considerazioni svolte nel motivo precedenti; - i motivi, che per la loro connessione, vano trattati congiuntamente, sono fondati; - il Collegio condivide e richiama i principi affermati da questa Corte in un caso identico, pendente tra il Gruppo Tosoni s.p.a. ed un’altra parte, deciso con ordinanza N. 961/2022, relativo al proc.

N.14486/2021, in relazione al quale il ricorrente ha formulato istanza di riunione; - la domanda di accertamento di un credito o di condanna al pagamento contro il fallito è inammissibile o improcedibile, in quanto soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e s.s. L. Fall., restando esclusa la possibilità di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo, nel caso in cui sia pendente altro giudizio in sede ordinaria per l'accertamento del medesimo credito verso la società in bonis, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14484/2021 Numero sezionale 10355/2021 poi fallita (v., tra le tante, Cass. n. 5255/2017; 25674/2015, Numero di raccolta generale 3804/2022Data pubblicazione 07/02/2022 n. 7967/2008, sez. un. 21499 e 23077/2004; n. 2990/2020); - questa Corte, sulla scia di questo principio, in una caso nel quale la curatela aveva promosso una causa di responsabilità nei confronti di chi aveva chiesto l'ammissione al passivo, ha chiarito che, in una siffatta ipotesi, "non ricorrono i presupposti né dell'ammissione con riserva (consentita solo nei casi tassativamente indicati nell'art. 96, comma 2, L.

Fall.), né della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (incompatibile con il giudizio di accertamento dei crediti in sede fallimentare) in quanto, proprio in sede di verifica del passivo, ai sensi dell’art.95 L.F. “il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dal creditore”, a norma dell’art.93 L.F. , nel rispetto del principio di esclusività del concorso formale sancito dall’art.52, comma 2 L.F. ( da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 20.4.2021, n.10394); - nella memoria, l'Amministrazione straordinaria sostiene che, in relazione alla causa promossa dalla Tosoni, ci sarebbe una competenza esclusiva della Sezione specializzata, idonea a escludere che le questioni, sollevate con l'eccezione di incompetenza, potessero risolversi in sede di verifica.

L'obiezione non apporta argomento alla tesi della resistente, perché varrebbe pur sempre il principio che la sospensione dovrebbe riguardare comunque la causa promossa in sede ordinaria, non quella che si svolge in sede fallimentare (Cass. S.U., n. 21499/2004; n. 73/2010); - l'ordinanza impugnata va, pertanto, cassata e va disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Verona, Sezione fallimentare. - Le spese vanno liquidate nel giudizio di merito;

P.Q.M.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14484/2021 Numero sezionale 10355/2021 La Corte cassa l'ordinanza di sospensione impugnata e dispone la Numero di raccolta generale 3804/2022Data pubblicazione 07/02/2022 prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Verona, Sezione fallimentare. Spese al merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, in data 18 novembre 2021. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E