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Ordinanza — n. 3803/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows jurisdiction regulation by guarantor party in property dispute case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3803/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed a jurisdiction regulation request filed by a third-party guarantor in a property dispute. The guarantor, originally summoned to provide security for the defendant, argued that the La Spezia court lacked territorial competence. The court ruled that the guarantor was properly authorized to raise this procedural objection despite not being the primary defendant. Consequently, the lower court's order denying jurisdiction was quashed, and the La Spezia tribunal was declared competent to hear the case.

Regesto Legislator

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Art. 10 c.p.c.; Art. 29 c.p.c.: A third party summoned as a guarantor in a main action is legally authorized to raise an exception of territorial incompetence, as their interest in the outcome justifies their procedural standing to challenge the court's jurisdiction.

Parole chiave

Generato dall'IA
territorial competence jurisdiction regulation third party guarantor exception of incompetence procedural standing property dispute Italian Civil Procedure immobile locato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10 c.p.c.
Art. 29 c.p.c.
art. 106 c.p
art. 25 cost
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 13954-2021 proposto da: IMMOBILIARE LORENZIN SAS, in persona del socio accomandatario ed amministratore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRA COSTOLI; - ricorrente - contro ML LORENZIN SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO PINAMONTI, DAVIDE CESTER - resistente - contro HISPANICO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13954/2021 Numero sezionale 10354/2021 CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa Numero di raccolta generale 3803/2022Data pubblicazione 07/02/2022 dagli avvocati ALBERTO STROPPARO, MASSIMO BIONE; - resistente - contro SOLAR SRL; - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LA SPEZIA, depositata il 28/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROSSANA GIANNACCARI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CORRADO MISTRI che conclude chiedendo che la Corte di Cassazione voglia dichiarare il Tribunale di La Spezia giudice territorialmente competente alla trattazione della controversia di cui in epigrafe, con i conseguenti provvedimenti. FATTI DI CAUSA Immobiliare Lorenzin s.a.s, con atto di citazione del 13.11.2019, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di La Spezia, la Solar s.r.l. perché venisse accertato, in suo favore, il diritto di proprietà su beni che la società attrice asseriva essere innovazioni e miglioramenti incorporati in un complesso industriale ubicato a Galleria Veneta, concesso in locazione , dapprima dai coniugi Mario Lorenzin e Santa Pivato ad ML Lorenzin srl in liquidazione e successivamente dalla Immobiliare Lorenzin sas – nel frattempo divenuta proprietaria dell’immobile- alla Solar s.r.l..

La società convenuta si costituì in giudizio e chiamò in causa ML Lorenzin s.r.l. in liquidazione , al fine di far valere la garanzia per F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13954/2021 Numero sezionale 10354/2021 evizione dei beni oggetto del contratto di cessione perfezionNumero di raccolta generale 3803/2022Data pubblicazione 07/02/2022ato con la medesima in data 3.12.2015.

Si costituì in giudizio ML Lorenzin s.r.l. in liquidazione ed eccepì, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di La Spezia in favore del Tribunale di Padova, ai sensi dell’art.21 c.p.c. , trattandosi di controversia in materia locatizia ovvero di diritti reali su beni immobili. Hispanico s.r.l. intervenne ad adiuvandum, riportandosi alle conclusioni della ML Lorenzin s.r.l. Il Tribunale di La Spezia accolse l’eccezione di incompetenza territoriale e, per l’effetto dichiarò la competenza del Tribunale di Padova. Ha proposto regolamento di competenza l’Immobiliare Lorenzin sas Si sono costituiti, per resistere al ricorso la ML Lorenzin s.r.l. in e l’Hispanico s.r.l.

Il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di La Spezia. In prossimità dell’udienza, sono pervenute memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il regolamento di competenza censura l’ordinanza del Tribunale di La Spezia che ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal terzo chiamato in causa ML Lorenzin s.r.l. in liquidazione. La carenza di legittimazione del terzo chiamato in garanzia a proporre l’eccezione di incompetenza territoriale è una affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte.

Le Sezioni Unite, con sentenza del 26/07/2004 n.13968 ( e, più di recente Cassazione civile sez. VI, 09/06/2017, n.14476) hanno affermato che, in tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge, non può F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13954/2021 Numero sezionale 10354/2021 eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quNumero di raccolta generale 3803/2022Data pubblicazione 07/02/2022ale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale, sia con riferimento alla sola causa di garanzia, ove si tratti di garanzia cd. propria. La domanda di garanzia, che, ai sensi dell’art.32 c.p.c. può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinchè sia decisa nello stesso processo, si riferisce alle ipotesi in cui il garantito, parte del nella causa principale, fa valere nei confronti di un terzo, il garante, il suo diritto ad essere tenuto indenne dalle conseguenze di un’eventuale soccombenza allorchè, per contratto o per legge, il terzo sia tenuto a rilevare il convenuto dalle conseguenze dell’accoglimento della domanda dell’attore.

La garanzia propria attiene quindi al godimento di diritti che si sono trasferiti (garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione, nella permuta, nel trasferimento dei crediti) o costituiti (locazione) o di quella che derivi da vincoli di coobbligazione (fideiussione, obbligazioni solidali contratte nell'interesse esclusivo di uno solo dei debitori), che si caratterizzano tutte per una connessione tra la pretesa dell'attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa. Poiché la chiamata del terzo in garanzia nella causa principale costituisce una limitazione dell'esigenza costituzionale che il terzo non sia distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 cost.), lo spostamento della competenza della causa di garanzia si giustifica solo quando la connessione tra la domanda principale e quella di garanzia sia definibile secondo previsioni di legge relative ai rapporti sostanziali intercorrenti tra le parti processuali, e cioè si tratti della sola garanzia propria, non anche di quella impropria.

Nel caso di specie, l’Immobiliare Lorenzin s.a.s ha agito in giudizio, innanzi al Tribunale di La Spezia, nei confronti della Solar s.r.l. perché venisse accertato, in suo favore, il diritto di proprietà su beni F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13954/2021 Numero sezionale 10354/2021 che la società attrice asseriva essere innovazioni e miglioramenti Numero di raccolta generale 3803/2022Data pubblicazione 07/02/2022 incorporati nel complesso industriale oggetto di causa.

L’eccezione di incompetenza territoriale non è stata proposta dalla convenuta Solar s.r.l. ma dalla Immobiliare Lorenzin srl, chiamata in causa dalla convenuta per essere garantita, in caso di evizione, in relazione al contratto di cessione di macchinari stipulato con atto del 3.12.2015, qualora fosse accolta la domanda della Lorenzin sas e la predetta fosse dichiarata proprietaria di beni oggetto dell’atto del 3.12.2015. Trattandosi di garanzia propria, che la Solar s.r.l. ha fatto valere nei confronti del terzo chiamato in causa, la sua dante causa Immobiliare Lorenzin s.r.l., la stessa non era legittimata a sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale nella causa principale.

Il ricorso per regolamento di competenza va pertanto accolto. L’ordinanza impugnata va cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale della Spezia, innanzi al quale va riassunto il giudizio nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento. Le spese vanno liquidate nel giudizio di merito.

P.Q.M.

Accoglie il regolamento di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di La Spezia innanzi al quale va riassunto il giudizio nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Spese al merito. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, in data 18 novembre 2021. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13954/2021 Numero sezionale 10354/2021 Numero di raccolta generale 3803/2022Data pubblicazione 07/02/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9