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Ordinanza — n. 3799/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition appeal against custody fee liquidation due to lack of motivation and irrisory amount.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3799/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the opposing tribunal's order which had accepted the appeal against a custody fee liquidation without setting a new amount. The lower court found the original decree unmotivated and the fee irrisory, remanding the case without determining the compensation. The Supreme Court ruled that the opposing procedure is devolutive, requiring the lower judge to independently reassess the fee rather than merely declaring invalidity.

Regesto Legislator

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Art. 115 D.Lgs 150/2011; Art. 170 DPR 115/2002: The opposing procedure against a custody fee liquidation is devolutive, obliging the judge to independently reassess the amount if the original decree lacks motivation or is irrisory, rather than simply declaring invalidity.

Parole chiave

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custody fee liquidation opposing procedure lack of motivation irrisory amount devolutive procedure Cassation annulment reassessment obligation risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 115 D.Lgs 150/2011
Art. 170 DPR 115/2002
115 del 2002, art. 170, possa ritenersi averne mutato la natura giuridica, a mente dei quali (cfr.
L. 319/1980, Art. 11, comma 5
319, art. 11, comma 5, avverso la liquidazione del compenso ai periti e consulenti tecnici, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
art. 380-bis c.p
art. 112 c.p
29, sugli onorari di avvocato e procuratore, ha il potere - dovere di verificare la correttezza di detta liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5112/2000
Cass. n. 5112/2000) il ricorso, ai sensi della L.
Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, n.4522
Cassazione civile sez. VI, 22/01/2018, n.1470
II, 19/02/2021, n.4522; Cassazione civile sez. VI, 22/01/2018, n.1470.
Cass. n. 2576/1989
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6618-2021 proposto da: EREDI CASTIELLO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA, 25, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TIGANI SAVA, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO RUBERTO; - ricorrente - contro MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, - intimato - avverso l'ordinanza n. 208/2020 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROSSANA GIANNACCARI. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6618/2021 Rilevato che: Numero sezionale 10352/2021Numero di raccolta generale 3799/2022 - il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull’opposizione ex art.170 Data pubblicazione 07/02/2022 DPR 115/2002 proposta dalla ditta “Eredi Castiello s.r.l” avverso la liquidazione del compenso per l’attività di custodia adottato dal Pubblico Ministero, accolse il ricorso in quanto il provvedimento impugnato era privo di motivazione ed il compenso era irrisorio; - il giudice dell’opposizione, con ordinanza del 4.1.2021, annullò il decreto senza provvedere alla determinazione del compenso, rimettendo gli atti al Pubblico Ministero; - per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso la ditta “Eredi Castiello s.r.l”’ sulla base di due motivi; - non ha svolto attività difensiva il Ministero della Giustizia; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso; - in prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa;

Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, la ditta “Eredi Castello s.r.l” deduce la violazione dell’art.115 del D.Lgs 150/2011 e dell’art.170 del DPR 115/2002 per non avere il giudice dell’opposizione liquidato i compensi al custode pur avendo accolto il ricorso per opposizione; - il motivo è fondato. - giova fare richiamo ai principi espressi da questa Corte, sebbene in relazione al procedimento di opposizione di cui alla legge n. 319 del 1980, ma senza che la modifica di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, possa ritenersi averne mutato la natura giuridica, a mente dei quali (cfr.

Cass. n. 5112/2000) il ricorso, ai sensi della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11, comma 5, avverso la liquidazione del compenso ai periti e consulenti tecnici, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6618/2021 Numero sezionale 10352/2021 contenzioso, nel quale il giudice adito, anche alla stregua delle Numero di raccolta generale 3799/2022Data pubblicazione 07/02/2022 regole di cui al richiamato della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29, sugli onorari di avvocato e procuratore, ha il potere - dovere di verificare la correttezza di detta liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (Cassazione civile sez.

II, 19/02/2021, n.4522; Cassazione civile sez. VI, 22/01/2018, n.1470. Cass. n. 2576/1989). - ne discende che la valutazione del giudice del procedimento di opposizione non è limitata alla verifica della correttezza formale del decreto opposto, ma investe anche la correttezza sostanziale della liquidazione, ben potendo quindi supplire alle eventuali carenze motivazionali del decreto di liquidazione, e senza che ciò determini l'illegittimità della decisione che in tale sede ponga rimedio con le proprie motivazioni alle carenti indicazioni del primo giudice. - trattasi quindi di un procedimento a carattere interamente devolutivo che impone quindi un'integrale rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuova valutazione, sebbene con il menzionato limite della non eccedenza della decisione rispetto a quanto richiesto dall'ausiliario, non essendo dato quindi addivenire alla mera declaratoria di invalidità del provvedimento per carenza della motivazione, ma dovendo il giudice dell'opposizione invece autonomamente motivare, ancorchè per relationem con rinvio a quanto esposto nel decreto (laddove invece il decreto sia munito di adeguata motivazione), sul perchè la liquidazione debba essere compiuta in un certo importo; - il motivo va pertanto accolto, mentre deve, invece, essere disattesa la richiesta della ricorrente, contenuta nella memoria illustrativa, di liquidazione del compenso da parte di questa Corte, F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6618/2021 Numero sezionale 10352/2021 trattandosi di attività che richiede l’accertamento in fatto Numero di raccolta generale 3799/2022Data pubblicazione 07/02/2022 dell’attività espletata dal custodia, estranea al giudizio di legittimità - l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione; - resta logicamente assorbito il secondo motivo di ricorso relativo alla disposta compensazione delle spese;

P.Q.M.

accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catanzaro in persona di altro Magistrato. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile- 2 della Corte Suprema di cassazione, in data 18 novembre 2011. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P