Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3744/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as it attempts to re-evaluate evidence in a third-instance review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3744/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible without addressing the merits of the case. The appellant, Fellico Teodoro, argued that the lower court improperly evaluated evidence regarding his work performance and contract termination. The court rejected this, stating that a cassation review cannot function as a third instance to re-examine evidentiary outcomes already decided by the appellate court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if it attempts to re-evaluate the evidence or factual findings of the lower court, as the supreme court's role is limited to reviewing legal errors, not acting as a third instance of fact-finding.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility third instance review evidence re-evaluation legal review vs factual review Italian civil procedure code prolungamento dell'orario di lavoro decisione di estensione autorizzazione al lavoro domenicale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Teodoro Fellico ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002
4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002
4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Teodoro Fellico ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 aprile 2020, n.
art. 2697 cod. civ
i) un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21381 del 2006
Cass. n. 8758 del 2017
21381 del 2006, nonché, ex multis, le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, 34476 del 2019;
Cass., SU, 34476 del 2019
8758 del 2017; Cass., SU, 34476 del 2019;
Cass. n. 5987 del 2021
Cass. n. 5955 del 2014
Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 24245 del 2015
5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 15279 del 2017
24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n.
Cass., SU, n. 4315 del 2020
15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17895-2020 proposto da: FELLICO TEODORO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli Avvocati Claudio Mazzoni ed Enzo Panni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Taro n. 35. - ricorrente - contro A.R.I. - ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANA, con sede in Milano, alla via D. Scarlatti n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimata - avverso la sentenza n. cronol. 909/2020 della COR1E di APPELLO di MILANO, depositata in data 14/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 10/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE. FATTI DI CAUSA 1. Teodoro Fellico ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 aprile 2020, n. 909. L'Associazione Radioamatori Italiani (per il prosieguo, breviter, A.R.I.) è rimasta solo intimata. 1.1. Con la suddetta decisione, la corte distrettuale:

a) ha respinto il gravame principale proposto dal Fellico avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7647/2018, che aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 23224/2015, emesso dal medesimo tribunale, su richiesta del primo, nei confronti della menzionata Associazione, e lo aveva condannato al risarcimento dei danni, in favore di quest'ultima, quantificati in € 6.000,00, per la sua condotta illecita consistita nell'aver prorogato illegittimamente un contratto di lavoro tra una dipendente e l'A.R.I.;

b) ha accolto, parzialmente, l'impugnazione incidentale dell'A.R.I., elevando ad € 12.747,28, oltre interessi, l'importo della disposta condanna risarcitoria del Fellico. 1.2. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: 0 ha ritenuto «pacifico il mancato svolgimento dell'attività lavorativa da parte del Fellico, il quale non ha proposto appello su tale circostanza. Lo stesso, infatti, ha asserito di aver svolto alcune attività per conto dell'Associaione, pur sena recarsi negli uffici della stessa, a motivo di comportamenti ostrinionistici di altri dipendenti, attività tra le quali ha annoverato la mai! del 93.15 della Edilradio, contenente richiesta di autoriuczione al pagamento del proipetto collaboratori: tale Ric. 2020 n. 17895 sez.

M1 - ud. 10-12-2021 -2- asserzione non integra, tuttavia, puntuale critica alla motivazione della decisione gravata e, dunque, non muta il quadro fattuale di mancato espletamento dell'attività lavorativa. La contestazione del segretario secondo cui solo la revoca o le dimissioni potrebbero giustificare la cessazione formale del rapporto di lavoro secondo quanto effettivamente risultante dall'accordo e, dunque, il mancato pagamento del compenso, non è seriamente sostenibile, dal momento che alla mancata prestazione dell'attività lavorativa consegue de plano il mancato pagamento del compenso, come del resto risulta dall'interpretazione letterale dell'art. 1 del contratto disciplinante nel dettaglio la tipologia di attività rientrante nella mansioni del segretario.

Né il Fellico ha allegato e dimostrato di non aver potuto lavorare per causa di forza maggiore»; dopo aver esaustivamente riprodotto la ricostruzione fattuale operata dal tribunale in ordine alla vicenda posta a fondamento della domanda risarcitoria dell'A.R.I., ha osservato che «ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, nessuna obbligazione, di nessun genere, poteva essere assunta dall'Associazione Radioamatori Italiani nei confronti di terzi senza una previa autorizzazione del CDN, risultante da regolare delibera. E' non controverso tra le parti che detta diiposizione non fu mai oggetto di alcuna variazione, quanto meno all'epoca dei fatti di rilievo nel presente giudizio.

In conformità con detta diiposizione, il CDN in data 15.12.14, al punto n. 3 dell'O.d.g. deliberava, per quel momento, di non prorogare il contratto di lavoro con Daniela Fregata, pur rendendosi conto delle importanti criticità della segreteria. Tale decisione veniva ribadita nella mail datata 14.1.15, ore 4:24, inviata dal Presidente Graziano Sartori al Fellico e con la quale il primo contestava espressamente la non regolarità derivante dalla mancanza di autorizzazione, necessariamente preventiva, da parte del CDN ai fini della proroga del contratto lavorativo.

Tanto che, con successiva mali del 28.1.15, ore 15:22, il Sartori comunicava le proprie dimissioni, proprio a motivo dell'attività illecita posta in essere dal Fellico. Come è, infatti, acclarato, perché provato per via documentale e dallo stesso ammesse, il segretario amministrativo confezionava lettera non Ric. 2020 n. 17895 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -3- protocollata in data 30.12.14, con la quale disponeva proroga del contratto di lavoro della Fregata; ciò pur essendo consapevole del fatto che era necessaria la preventiva autorizzazione del CDN e pur essendo stato informato del fatto che il CDN non aveva disposto la proroga del contratto in questione, circostanza, questa, non contestata dall'odierno impugnante.

Ora, sulla base di tali emergenze documentali, risulta del tutto chiaro come nessun elemento autorizzasse lo stravolgimento della dzinposizione statutaria. Né, in via di fatto, poteva porsi in dubbio la volontà dell'unico organo preposto a disporre detta proroga, ossia il CDN. A fronte del quale l'iniziativa dell'Assemblea in data 19-20 dicembre 2014 era del tutto extra ordinem, se non in concreto illegittima. Come certamente illecito fu il comportamento del Fellico che, consapevole in generale ed in particolare delle specifiche modalità statutarie indispensabili per l'assunzione di obbligazioni verso terzi ( e, dunque, per il rinnovo del contratto di lavoro), confezionò addirittura una lettera non protocollata, utilizzando il timbro con la firma incorporata del Presidente Graziano Sartori.

Francamente risulta arduo comprendere come da tale concatenazione di attività illecite possa farsi scaturire una sorta di esecuzione di fatto di un deliberato da parte di un organo che di tale facoltà non era dotato; come è altrettanto arduo far scaturire una sorta di autorizzazione o, per meglio dire, di ratifica da parte del Presidente, ratifica di mi non è dato cogliere alcun minimo elemento costitutivo, sulla base della mera interpretazione letterale dei documenti citati. Del tutto non pertinente è, infine, l'osservazione relativa all'intento dell'Assemblea di conferire a Teodoro Fellico poteri gestionali del personale, posto che all'epoca degli atti tale delega non era minimamente enucleabile da alcun documento statutario».

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via pregiudiziale, va respinta l'istanza della difesa del ricorrente di "essere sentiti in udienza" (cfr. pag. 4 della sua memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.) per la dirimente ragione che la decisione Ric. 2020 n. 17895 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -4- della Suprema Corte in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis, cod. proc. civ., non prevede l'intervento e/o l'audizione ivi delle parti. fo rfnulati motivi prospettano, rispettivamente: I) «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cp.c.): omesso esame della mail del 9.3.2015 ed omessa/ errata! contraddittoria motivazione circa lo svolgimento dell'attività lavorativa».

Si assume che, diversamente da quanto ingiustamente asserito dalla corte territoriale, il Fellico aveva espressamente impugnato il capo della sentenza di prime cure dove si era affermato che lo stesso non era stato in grado di provare lo svolgimento di attività qualsiasi. Del resto, proprio le argomentazioni spese dalla menzionata corte confermavano la proposizione del gravame su tale circostanza, sicché, «del tutto genericamente, immotivatamente, e, comunque, erroneamente», essa aveva opinato che il primo motivo di appello, «non integra, tuttavia, puntuale critica alla motivazione della decisione gravata e, dunque, non muta il quadro fattuale di mancato espletamento dell'attività lavorativa»;

II) «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cp.c.): omessa valutazione della mail del 10.1.2015 ed errata/ contraddittoria motivazione circa l'autorizzazione a prorogare il contratto». Si contesta, affermandosene l'erroneità, l'ingiustizia e la inaccettabilità, l'assunto della corte distrettuale secondo cui la decisione del 15.12.14 del CDN - poi sostituita dalla delibera assembleare 19/20.12.2014 - di non prorogare il contratto di lavoro con Daniela Fregata, «veniva ribadita nella mail datata 14.01.15, ore 4:24, inviata dal Presidente Graziano al Fellico e con la quale il primo contestava espressamente la non regolarità derivante dalla mancanza di autorizzazione, necessariamente preventiva, da parte del CDN ai fini della proroga del contratto lavorativo».

Ric. 2020 n. 17895 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -5- 3. Tali doglianze sono scrutinabili congiuntamente in quante affette da analoghe ragioni di inammissibilità. 3.1. Giova premettere, innanzitutto, quanto alla prima di esse, che, nella misura in cui appare risolversi in una censura alla genericità, ritenuta dalla corte di appello, del primo motivo di gravame come formulato dal Fellico, la stessa si rivela inammissibile per inosservanza del principio cd. di autosufficienza del ricorso per cassazione. Quest'ultimo, come è noto, trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte, e trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito Cass. n. 29495 del 2020).

Ne discende che sarebbe stato onere del Fellico, qui rimasto, invece, inadempiuto, riportare nel ricorso, nel suo impianto specifico, il predetto primo suo motivo di gravame. A tanto va solo aggiunto che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato - come sostanzialmente accaduto, almeno in parte, nella specie, indipendentemente dal richiamo all'art. 360, comma 1, n. 5, invece che al n. 4, cod. proc. civ. - un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (cfr.

Cass. n. 29495 del 2020; Cass., SU, n. 20181 del 2019; Cass. n. 22880 del 2017; Cass. n. 20405 del 2006; Cass. n. 9734 del 2004). Ric. 2020 n. 17895 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -6- 3.2. Va ricordato, poi, che, come ancora recentemente ribadito da Cass. 4226 del 2021, giusta il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 14 aprile 2020), oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l'omesso esame circa un <<fatto decisivo per il giudkio, che è stato oggetto di discussione tra le parti». 3.2.1.

In particolare, costituisce un "fatto", agli effetti della menzionata norma, non una "questione" o un "punto", ma:

i) un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); it) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico- naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali Cass., SU, n. 8053 del 2014). 3.2.2. Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., tra gli altri:

i) le argomentazioni o deduzioni difensive Cass. n. 395 del 2021, in motivazione; Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Ric. 2020 n. 17895 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -7- Cass. n. 4477 del 2021, in motivazione; Cass. n. 395 del 2021, in motivazione, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); it) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti Cass., SU, n. 8053 del 2014). 2.2.3.

Il "fatto" il cui esame sia stato omesso, inoltre deve avere carattere "decisivo", vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Tale decisività, in quanto correlata all'interesse all'impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito. Poiché l'attributo si riferisce al "fatto" in sé, la "decisività" asserisce, inoltre, al nesso di causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioè, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe cortato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano già Cass. n. 22979 del 2004;

Cass. n. 3668 del 2013; la prognosi in termini di " certeua" della decisione diversa è richiesta, ad esempio, da Cass., SU, n. 3670 del 2015). Lo stesso deve, altresì, essere stato "oggetto di discussione tra le parti': deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto "controverso", contestato, non dato per pacifico tra le parti. 3.3. E' utile rammentare, infine, che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e Ric. 2020 n. 17895 sez.

M1 - ud. 10-12-2021 -8- documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità Cass., SU, n. 34469 del 2019). 3.4. Fermo quanto precede, la corte distrettuale - come agevolmente si evince da quanto si è già ampiamente riportato nel 5 1.2. dei "Fatti di causa" - ha esaustivamente argomentato il proprio convincimento circa la ritenuta mancanza di prova, il cui onere gravava sul Fellico, del suo concreto svolgimento di attività lavorativa, per conto e nell'interesse, dell'A.R.I. nel periodo gennaio/maggio 2015 (in relazione al quale l'odierno ricorrente aveva invocato, in sede monitoria, il pagamento del relativo corrispettivo).

Ed altrettanto ha fatto - dopo aver riprodotto la ricostruzione operata dal tribunale in ordine alla vicenda fattuale posta a fondamento della domanda risarcitoria dell'A.R.I. - con riferimento alla ribadita responsabilità del medesimo Fellico per avere prorogato, illegittimamente, il contratto di lavoro tra Daniela Fregata e l'A.R.I.. 3.4.1. Le argomentazioni oggi rinvenibili nei formulati motivi di ricorso, invece, si risolvono, sostanzialmente, in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, - talvolta corredate il primo motivo) da richiami a documenti (la mail del 9.3.2015), di cui nemmeno è riportato lo specifico contenuto, così impedendosi a questa Corte di apprezzarne la decisività - cui il menzionato ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale, una diversa valutazione delle medesime Ric. 2020 n. 17895 sez.

M1 - ud. 10-12-2021 -9- risultanze istruttorie utilizzate dalla corte lombarda: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass.n. 21381 del 2006, nonché, ex multis, le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, 34476 del 2019;

Cass. n. 5987 del 2021). Il tutto senza dimenticare che i documenti di cui oggi il ricorrente lamenta l'errata "valutazione" e/o l'omesso esame, lungi dall'essere, di per sé, "decisivi", nei sensi in precedenza ricordati, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte milanese, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.

4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo l'A.R.I. rimasta solo intimata, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (dr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «ipetterà all'amministrazione giudiziaria Ric. 2020 n. 17895 sez.

M1 - ud. 10-12-2021 -10- verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Fellico, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu