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Ordinanza — n. 3710/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Social Security Court dismisses appeal on prescription limits for unpaid professional contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3710/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that declared social security contributions prescribed due to the passage of time. The INPS argued that failing to report contribution obligations in the tax declaration constituted intentional concealment, which should have suspended the prescription period under civil law. The court held that such omission was merely a factual error without the requisite intent to evade legal duties, thus finding no suspension of the prescription term.

Regesto Legislator

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Art. 2935, 2941 n. 8 cod. civ.; The prescription period for social security claims runs continuously unless interrupted by specific legal acts, and mere failure to disclose debts in tax returns does not constitute the intentional concealment required to suspend the term.

Parole chiave

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social security prescription intentional concealment tax declaration omission civil code article 2941 professional contributions lacuna contributiva esenzione dal pagamento dei contributi deduzione dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 cod. civ.
8, codice civile, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, e, quindi, esattamente interpretando e applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod.
Art. 2941 n. 8 cod. civ.
Ha poi escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro CM7 del modello) potesse dar luogo ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n.
Art. 2, comma 26 ss. L. n. 335/1995
Ha poi escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro CM7 del modello) potesse dar luogo ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n.
Art. 18, comma 12 D.L. n. 98/2011
n.335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L.
Art. 1 d.lgs. n. 462/1997
n.335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L.
Art. 10, comma 1 d.lgs. n. 241/1997
462/1997 e all'art. 10, comma 1, d.lgs.
art. 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 2935 cod. civ
8, codice civile, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, e, quindi, esattamente interpretando e applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ.
art. 2941 cod. civ
attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 5083 del 2014
Cass. n. 6677 del 2019
In realtà, l'Inps pretende di stabilire un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, espressamente escluso invece dalla giurisprudenza dallo stesso istituto richiamata (Cass. n. 6677 del 2019; Cass.
Cass. n. 7254 del 2021
6677 del 2019; Cass. n. 7254 del 2021;
Cass. n. 35468/2021
Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 661-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro CASCIANO CARMELO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO OLIVO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 401/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'i 1/01/2022 dal Presidente Relatore Dott.

ADRLANA DORONZO. Rilevato che: la Corte d'appello di Torino, con sentenza depositata in data 30 ottobre 2020, ha rigettato l'appello proposto dall'Inps contro la sentenza del Tribunale che, in accoglimento del ricorso proposto da Carmelo Casciano, aveva annullato l'avviso di addebito per il pagamento dei contributi dovuti da quest'ultimo alla gestione separata per i liberi professionisti relativi all'anno indicato in ricorso. A fondamento del decisurn, la Corte d'appello, condividendo il giudizio espresso dal tribunale, ha ritenuto prescritto il credito previdenziale perché, rispetto al termine fissato al 9 luglio 2012 per il pagamento dei contributi relativi a redditi prodotti nel 2011, al momento in cui era stato notificato l'avviso bonario di pagamento, inviato dall'Inps il 18/8/2017 e pervenuto all'opponente il 9/9/2017, erano decorsi più di cinque anni.

Ha poi escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro CM7 del modello) potesse dar luogo ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8, cod.civ.). Contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; resiste con controricorso il Casciano. La proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. ed è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Ric. 2021 n. 00661 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2- Il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., si censura la sentenza per violazione degli artt. 2935 e 2941, n.8, cod.civ. in relazione all'art. 2, comma 26 ss. L. n.335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011, all'art. 1 del d.lgs. n. 462/1997 e all'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241/1997. L'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019;

Cass., n. 19403 del 2019). Il motivo è infondato. Con riguardo alla violazione dell'articolo 2941, n. 8, codice civile, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, e, quindi, esattamente interpretando e applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo Ric. 2021 n. 00661 sez.

ML - ud. 11-01-2022 -3- diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. Ha poi proceduto ad un accertamento tipicamente fattuale, escludendo che la mancata compilazione del riquadro CM7 (e all'omologo quadro RR) del modello della dichiarazione dei redditi costituisca, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo: al riguardo ha rilevato che i redditi da lavoro autonomo erano integralmente riportati nella diversa sezione del modello unico e che tale scelta era evidentemente incompatibile con una preordinata volontà evasiva o elusiva degli obblighi di legge.

Si è dunque di fronte ad un apprezzamento fattuale non adeguatamente censurato sotto il profilo del vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ. nei ristretti limiti in cui esso può oggi essere dedotto (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014). In realtà, l'Inps pretende di stabilire un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, espressamente escluso invece dalla giurisprudenza dallo stesso istituto richiamata (Cass. n. 6677 del 2019; Cass. n. 7254 del 2021;

Cass. 35468/2021). Il ricorso deve pertanto essere rigettato e l'Inps deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio. Sussistono i presupposti processuali, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, per il versamento da parte del ricorrente di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente di € 1000,00 a titolo di compensi Ric. 2021 n. 00661 sez. ML ud. 11-01-2022 -4- professionali e € 200 a titolo di spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15°/o per spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 11 gennaio 2022 Il Presidente estensore A