Italian Court dismisses appeal as untimely due to statutory suspension of terms for tax collection cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline for tax collection disputes. Although a legislative suspension extended the deadline to September 30, 2020, the Court ruled this extension did not apply to judgments regarding tax collection orders and role inscriptions. Consequently, the appeal submitted on November 2, 2020, was deemed untimely and rejected without further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 83 co. 2 D.I. n. 18/2020: The statutory suspension of appeal deadlines for tax collection matters does not apply to judgments concerning tax collection orders and role inscriptions, rendering appeals filed after the original deadline untimely.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29967-2020 proposto da: PANTANO TEODORO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE RENDA; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona dei legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, )ne( ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - resistente - avverso la sentenza n. 24/2020 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2020 n. 29967 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- RG 29967/2020 RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 24/2020, pubblicata il 28.1.2020, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palmi n. 1999 del 2017, ha ribadito la parziale carenza di giurisdizione e, nel resto, ha rigettato la originaria opposizione proposta da Teodoro Pantano nei confronti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate avverso l'intimazione di pagamento 09420139002302151 basata sulla cartella 09420010042839663.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Teodoro Pantano affidato a quattro motivi.
3. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
5. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. I motivi sono stati così rubricati:
1) Violazione dell'art. 360 n. 3 cpc; violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell'art.116 cpc, per travisamento della prova;
2) Nullità della sentenza in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, per violazione dell'art. 112 cpc;
3) Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 n. 5 cpc;
4) in via subordinata, nullità della sentenza in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, per violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc.
2. Il ricorso è inammissibile per tardiva proposizione dello stesso, essendo stato inviato per la notifica alla controparte il 2.11.2020.
3. Invero, la impugnata decisione è stata pubblicata il 28.1.2020; il termine semestrale per la proposizione del ricorso per cassazione era quello del 28.7.2020.
4. Considerati i 64 giorni dovuti alla sospensione ex art. 83 co. 2 D.I. n. 18/2020 conv. con modificazioni dalla legge n. 27/2000, il nuovo termine era quello del 30.9.2020, non applicandosi ai giudizi, come quello in esame, avente ad oggetto l'impugnazione di cartelle di pagamento (emesse su somme dovute a titolo contributivo) e delle iscrizioni a ruolo (Cass. n. itt RG 29967/2020 2145/2021; Cass. n. 21163/2018) la sospensione dei termini nel periodo feriale.
5. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6. Nulla per le spese del presente giudizio non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 dicembre 2021 Il Presidente Dot