Cassation court remands case due to missing file, rejecting INPS's claim of procedural violation regarding foreign notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a Milan appellate court order declaring the proceedings extinct due to lack of notification renewal. The INPS argued that the foreign notification to the Toscano family in the UK was irregular, citing violations of civil procedure articles regarding service. However, the court found the notification regular and the file missing from the registry, leading to a remand rather than a final decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.; Art. 156, 291, 331 c.p.c.: When a file is missing from the registry despite searches, the court must remand the case to a new term rather than rule on the procedural violation alleged by the appellant.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 36302-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETÀ' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente - contro TOSCANO PAOLA, TOSCANO ANNA ROSA, TOSCANO ANTONIO, TOSCANO FRANCESCA; - intimati - avverso l'ordinanza N. R.G. 829/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO BUFFA. Ric. 2019 n. 36302 sez. ML - ud. 16-09-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - Lavoro proc. N. 36302/19 - INPS (Parte ricorrente) c. Toscano Paola (Parte intimata) Con provvedimento del 21.5.19, la corte d'appello di Milano ha dichiarato estinto il giudizio per mancata rinnovazione della notifica della riassunzione del processo interrotto. Avverso tale sentenza ricorre l'assistita con un motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., che lamenta violazione degli artt. 156, 291 e 331 c.p.c., per esser stata ordinata la rinnovazione della notifica sebbene la notifica sia stata regolare.
Nella specie, si trattava di notifica effettuata all'estero (in Gran Bretagna) tramite il Consolato di Londra che si è avvalso del servizio postale inglese, e con attestazione del mancato ritiro del plico. L'assistito è rimasto intimato. La proposta del relatore è stata notificata alla parte costituita. Il Collegio, rilevato che la Cancelleria ha comunicato di non aver rinvenuto il fascicolo di ufficio nonostante le opportune ricerche, ritiene di dover rinviare la causa. p.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2021.
Il Presidente Margherita M Roma, 16 seíWm re 202