Cassation court remands case for new hearing due to failure to notify the liquidation consortium of the hearing date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remitted the case for a new hearing because the liquidation consortium of Consorzio Dream Work had not been notified of the scheduled discussion date. The INPS sought to collect unpaid social security contributions and sanctions from the contracting party and its subcontractors, while the consortium argued the claim was inadmissible due to the expiration of the two-year limitation period. The court ruled that the procedural defect in notifying the liquidation entity required the case to be sent back for proper scheduling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 434 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: The court must remand the case for a new hearing when a party in liquidation has not been notified of the discussion date, ensuring their right to be heard is respected.
Parole chiave
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te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2803-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente - contro FOS NOVA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CORVASCE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELEONORA.
LOIACONO; controricorrente - CONSORZIO DREAM WORK, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA, 388, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MARCO ZOPPI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO ANDREA SCARAMELLA; - ricorrenti incidentali - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETf I; - controricorrente all'incidentale - contro FLASCH SERVICE SOC COOP IN FALLIMENTO; - intimata - avverso la sentenza n. 1277/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 02803 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- RILEVATO che, con sentenza del 9 luglio 2019, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta dall'INPS nei confronti del Fallimento Flash Service Soc. Coop., del Consorzio Dream Work in liquidazione e di Fos Nova S.r.l., avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali evasi per il periodo 2010/2012, sanzioni e mora dovuti dalla Flash Service, poi fallita, assuntrice in subappalto del servizio oggetto dell'appalto commesso, il Consorzio Dream Work titolare del medesimo la Fos Nova S.r.I committente solidalmente responsabili ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello sollevata ex art. 434 c.p.c., dal Consorzio Dream Work ed infondato altresì la domanda dell'Istituto per aver questo azionato in sede giudiziaria la garanzia solidale apprestata dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 una volta decorso il termine decadenziale di due anni dalla cessazione dell'appalto ivi previsto anche nei confronti degli enti previdenziali; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con I A controricorso, la Fos Nova S.r.l. ed il Consorzio Dream Work in i .gc liquidazione, il quale propone a sua volta un unico motivo di o z _J ricorso incidentale, cui resiste, con controricorso, l'INPS; che, all'odierna udienza, il Collegio, preso atto del rilevato difetto di notifica del decreto di fissazione dell'udienza di discussione al Consorzio Dream Work in liquidazione dispone perché la causa sia trattata ad una nuova udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa sul ruolo per una nuova fissazione