Cassation court transfers social security restitution case to Section IV due to lack of precedent on public administration rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the INPS's appeal inadmissible for decision in Section VI, ordering the transfer of the case to Section IV. The INPS argued that general civil procedure rules regarding restitution should not apply to public social security institutions due to fiscal safeguards and organizational burdens. The Court ruled that while existing precedents established the principle of restitution only for net amounts received, these principles require specific application to the public social security sector, necessitating a transfer for specialized analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 38, comma 1, D.P.R. n. 602/1973: In social security cases involving the reversal of a judgment ordering payment to an employee, the employer's right to restitution is limited to amounts actually received by the employee, and such cases require transfer to a specialized section for application of public administration fiscal principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 37103-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato SERGIO PREDEN, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI CALIULO; - ricorrente - contro BERTOLINO FRANCESCO; - intimato - avverso la sentenza n. 854/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Ric. 2019 n. 37103 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- R.G. n. 37103/2019 Rilevato che:
1. La Corte d'Appello di Palermo ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado che aveva condannato Bertolino Francesco a restituire la somma erogatagli dall'Istituto in esecuzione della sentenza n. 723/2013 dello stesso Tribunale, poi riformata in appello in senso sfavorevole al Bertolino, al netto delle ritenute fiscali.
2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha respinto l'appello uniformandosi ai precedenti di legittimità richiamati (Cass. n. 13530 del 2019; n. 23093 del 2014; n. 1464 del 2012) secondo cui, in caso di riforma della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere solo le somme effettivamente percepite dal lavoratore e non può pretendere la restituzione di importi al lordo, mai entrati nella sfera patrimoniale del dipendente.
3. Ha ritenuto tale principio applicabile a qualunque altro soggetto che sia sostituto d'imposta.
4. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Bertolino Francesco non ha svolto difese 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che:
6. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 336 e 389 cod. proc. civ..
7. Si sostiene che la fattispecie della restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza successivamente riformata o cassata sia disciplinata dagli artt. 336 e 389 cod. proc. civ., che si pongono in rapporto di specialità rispetto al rimedio generale disciplinato dall'art. 2033 cod. civ..
8. Si aggiunge che i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità non possono trovare applicazione nell'ambito del rapporto previdenziale pubblico sia perché ciò equivarrebbe a porre a carico dell'amministrazione i costi relativi alle operazioni necessarie al ripristino del patrimonio, con violazione del principio di salvaguardia dei conti pubblici tutelato dall'art. 81 Cost. e del principio di buona R.G. n. 37103/2019 amministrazione di cui all'art. 97 Cost.; sia in quanto comporterebbero un aggravio organizzativo particolarmente oneroso per l'Istituto. Difatti i rapporti con l'erario sono regolati a mezzo di conguagli periodici, per anno d'imposta, fra quanto dovuto dall'ente e quanto deve essere versato. Ma il recupero dei versamenti eseguiti come sostituto d'imposta, a seguito di sentenza provvisoriamente esecutiva poi riformata, imporrebbe la lavorazione di ogni singola pratica con la conseguenza, stante il numero elevato di tali casi, di dover far fronte ad uno sforzo organizzativo molto oneroso.
9. Numerosi precedenti di questa Corte (Cass. n. 19735 del 2018; n. 2135 del 2018; 12933 del 2018; 31503 del 2018; n. 440 del 2019; n. 13530 del 2019; n. 5890 del 2020; n. 10533 del 2020; Sez. VI n. 8614 del 2019; n. 17271 del 2020; n. 18996 del 2020; n. 21622 del 2020), hanno affermato che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del D.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.
10. I precedenti citati non hanno affrontato la specifica questione in relazione al rapporto previdenziale pubblico e tenuto conto che la stessa riveste valore nomofilattico, deve disporsi la trasmissione del procedimento alla Sezione IV.
P.Q.M.
La Corte la trasmissione del procedimento alla Sezione IV, non sussistendo i presupposti per la decisione in Sezione VI. Così deciso nell'adunanza camerale del 13.7.2021 I Presidente DEPOCATA illiCANCELIPRIA