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Ordinanza Interlocutoria — n. 3564/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to another section regarding distinction between omission and evasion sanctions in social security law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3564/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's request for an immediate ruling on the distinction between omission and evasion sanctions under Article 116 of Law 388/2000. The INPS argued that the lower court incorrectly applied the heavier evasion regime to a case of simple omission, while the lawyer for the lawyer-client contended the facts showed only negligence. The court decided to remand the case to a different section because the legal issue regarding the precise classification of the sanction regime had not yet reached a definitive resolution in its own jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 8, lett. a) e b) della legge n. 388 del 2000; The Court of Cassation holds that the distinction between omission and evasion sanctions requires a definitive jurisprudential settlement before being decided in a specific case.

Parole chiave

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social security sanctions omission vs evasion INPS contributions legal certainty remittal of case contributory fraud nomofilactic value contributi di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 8, lett. a) e b) della legge n. 388 del 2000
con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lett.
Art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995
Art. 380 bis c.p.c.
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; Considerato che:
Art. 375 cod. proc. civ.
la causa va, pertanto, rimessa alla Quarta Sezione, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 375 cod.proc.civ.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; Considerato che:
art. 375 cod.proc.civ
la causa va, pertanto, rimessa alla Quarta Sezione, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 375 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., nr. 4808 del 2005
Cass., sez. un., nr. 28966
Cass., sez. 6, nr. 28700 del 2020
Cass., sez. 6, nr. 8110 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29199-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE n della PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - ricorrente - contro CHIAROMONTE MICHELE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA MANSERVIGI; dz7-- - controricorrente - avverso la sentenza n. 280/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Ric. 2019 n. 29199 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- R.G. n. 29199/2019 Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Bologna, respinta l'eccezione preliminare di prescrizione reiterata dal controricorrente, in accoglimento dell'appello dell'INPS e in riforma sul punto della pronuncia di primo grado, ha dichiarato sussistente l'obbligo di Chiaromonte Michele di iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995 e di versare i contributi, in relazione all'attività libero professionale svolta nel 2009 quale avvocato, iscritto all'Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense; ha accolto la domanda subordinata proposta dal ricorrente in primo grado e reiterata in appello e dichiarato dovute le sanzioni aggiuntive di cui all'art. 116, comma 8, lett.

a) della legge n. 388 del 2000;

2. avverso tale sentenza l'INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso Chiaromonte Michele;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; Considerato che:

4. con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lett.

a) e b) della legge n. 388 del 2000 per avere la Corte territoriale ritenuto che all'omessa iscrizione alla Gestione separata ed all'omesso versamento dei relativi contributi fosse da applicarsi il regime sanzionatorio previsto per l'omissione e non quello contemplato per l'evasione;

5. la questione oggetto del motivo di ricorso concerne il regime sanzionatorio da applicare nel caso in cui il professionista, in violazione dell'obbligo innanzi delineato, abbia omesso il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS;

6. in generale, la Corte ha ritenuto che «in tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale della L. n. 388 del 2000, ex art. 116, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all'INPS rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la R.G. n. 29199/2019 seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie» (così Cass. nr. 5281 del 2017 e Cass. nr. 17119 del 2015);

7. il caso esaminato, in particolare, da Cass. nr. 5281 del 2017 cit. riguardava quello di un datore di lavoro che, malgrado l'esecutività della sentenza dichiarativa dell'obbligo di reintegra di lavoratori in precedenza licenziati, non si era attivato presso l'INPS per provvedere alla loro regolarizzazione;

8. la vicenda concreta valutata da Cass. nr. 17119 del 2015 ha riguardato, invece, un datore di lavoro che, pur avendo tenuto regolari scritture contabili, aveva omesso la presentazione dei modelli DM10 per periodi particolarmente lunghi, anche superiori ai tre anni, nonché l'invio delle denunzie riepilogative annuali, modello 770;

9. in precedenza, già Cass. nr. 28966 del 2011 (con i richiami effettuati a Cass., sez. un., nr. 4808 del 2005, e ai successivi arresti della Corte) aveva osservato come «in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'Inps (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza(sse) l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lett. a), della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti; conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta»;R.G. n. 29199/2019 10. nella motivazione dell'ultima pronuncia richiamata, si chiarisce che «A mente della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) [...] si avrà l'ipotesi dell'evasione laddove vi sia: - occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;- tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato» (v.

Cass. nr. 28966 cit, § 7.) e, altresì, che la presunzione della volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti (connessa all'omessa o infedele denuncia mensile all'Inps, attraverso i modelli DM10), in quanto non assoluta, può essere vinta attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento (ad esempio, qualora gli inadempimenti siano derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti) e «il relativo accertamento, tipicamente di merito, resterà, secondo le regole generali, intangibile in sede di legittimità» (Cass. nr. 28966 cit., § 7.4.);

11. due ordinanze di questa Sesta Sezione (Cass. nr. 28700 del 2020 e Cass.nr. 8110 del 2021), richiamando i precedenti fin qui citati, hanno ritenuto applicabile a fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa, il regime sanzionatorio dell'evasione contributiva;

12. reputa, tuttavia, il Collegio che la questione sollevata dall'INPS non abbia ancora trovato definitivo assetto nella giurisprudenza di questa Corte e che, pertanto, la decisione sul punto rivesta valore nomofilattico;

13. la causa va, pertanto, rimessa alla Quarta Sezione, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 375 cod.proc.civ. per la decisione in adunanza camerale presso la Sesta Sezione.

P.Q.M.

La Corte dispone la trasmissione alla Sez. IV non sussistendo i presupposti per la decisione i