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Ordinanza — n. 3468/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against bankruptcy process interruption, ruling resumption timely due to knowledge of interruption declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3468/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal filed by the Local Health Authority against the Lower Court's dismissal, ordering a remand for retrial. The Authority argued the bankruptcy proceedings were improperly resumed because they had not yet legally known the interruption declaration, despite knowing the bankruptcy sentence earlier. The Court rejected this, distinguishing between knowledge of the bankruptcy sentence and knowledge of the procedural interruption declaration, finding the resumption timely under recent Supreme Court precedent.

Regesto Legislator

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Art. 43, comma 3, l. fall.; Art. 176, comma 2, c.p.c. In case of bankruptcy opening, process interruption is automatic, but the term for resumption runs from the moment each party becomes legally aware of the interruption declaration, which must be notified or communicated if not already known via court session.

Parole chiave

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bankruptcy process interruption procedural resumption term legal knowledge of interruption notification of declaration Cassation remand sospensione della procedura di fallimento liquidazione sommaria del fallimento opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 43, comma 3, l. fall.
43 l.fall., hanno affermato che «in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art.
Art. 176, comma 2, c.p.c.
Art. 305 c.p.c.
fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt.
Artt. 52 e 93 l. fall.
art. 380 bis c.p
a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c.
art. 305 c.p
fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.U, 7 maggio 2021 n. 12154
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4605-2020 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RENZI, rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO MARINELLI; - ricorrente - contro FALLIMENTO ALPALUX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso lo studio dell'avvocato CARLO MACCALLINI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - F i r m a t o D a :

G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 4605/2020 Numero sezionale 10046/2021 Numero di raccolta generale 3468/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 avverso la sentenza n. 1970/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLA VELLA. Rilevato che:

1. la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto dall’Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila (di seguito ASL) contro la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva dichiarato estinto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla stessa ASL contro la Alpalux s.r.l. (per un credito di circa duecentosettanta mila euro, derivante da appalto pubblico in cui si contestava la mancata esecuzione dei lavori) in quanto, dopo essere stato dichiarato interrotto all’udienza del 9 maggio 2012 – per il fallimento di Alpalux, dichiarato con sentenza del 12 luglio 2011 – il processo era stato riassunto dalla ASL in data 25 giugno 2012, pur avendo essa avuto conoscenza legale della dichiarazione di fallimento in data 23 novembre 2011, quando il procuratore della società fallita ne aveva dato atto a verbale di udienza (con deposito della sentenza) in diversa causa pendente tra le stesse parti; 1.1. l’ASL ha impugna detta decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui Alpalux s.r.l. ha resistito con controricorso; 1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c.

è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio;

2. entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 2.1. con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, l.fall. e dell’art. 143, comma 3, d.lgs. 14/2019 (CCII) «in materia di interruzione del processo pendente per apertura della Ric. 2020 n. 04605 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 4605/2020 Numero sezionale 10046/2021 Numero di raccolta generale 3468/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 liquidazione giudiziale con riferimento al termine per la riassunzione del processo interrotto (che) decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice», invocandosi, contro l’interpretazione dell’art. 43 l.fall. ritenuta “prevalente” in giurisprudenza dalla corte d’appello – per cui «la conoscenza dell’intervenuto fallimento acquisita anche in diverso procedimento fa decorrere il termine perentorio per la riassunzione del processo» – la diversa lettura di altro orientamento (Cass. 5291/2017) per cui la parte non fallita non «è tenuta alla riassunzione del processo (… ) indipendentemente dal fatto che l’interruzione sia stata o meno dichiarata»; 2.2. il secondo mezzo lamenta l’omesso esame, ex art. 360 n.

5) c.p.c., dell’«esistenza dell’art. 143, terzo comma, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14»;

3. il primo motivo merita accoglimento, con assorbimento del secondo (peraltro inammissibile, in quanto sussume nel concetto di “fatto” l’esistenza di una norma giuridica); 3.1. invero, nel caso di specie va fatta applicazione del recente principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, risolvendo il contrasto interpretativo sulla portata del novellato art. 43 l.fall., hanno affermato che «in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario» (Cass.

Sez.U, 7 maggio 2021 n. 12154); Ric. 2020 n. 04605 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 4605/2020 Numero sezionale 10046/2021 Numero di raccolta generale 3468/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 3.2. le deduzioni svolte al riguardo nella memoria del Fallimento Alpalux non colgono nel segno, poiché confondono la conoscenza legale della dichiarazione di interruzione – cui si riferisce chiaramente il principio enunciato dalle Sezioni Unite – con la conoscenza legale del fatto interruttivo, ossia la sentenza dichiarativa di fallimento, esclusivamente questa essendo intervenuta in data 23/11/2011, a differenza della prima, realizzatasi soltanto all’udienza del 09/05/2012 (ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c.), con conseguente tempestività della riassunzione del processo in data 25/06/2012.

4. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame alla luce del principio sopra enunciato, oltre che per la statuizione sulle spese, ai cui fini dovrà ovviamente tenersi conto che la decisione delle Sezioni Unite, risolutiva del contrasto interpretativo sotteso alla controversia, è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/11/2021 Il Presidente Ric. 2020 n. 04605 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s