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Ordinanza — n. 3463/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for using compensation to oppose a judgment debt notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3463/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giancarlo Cei's appeal against a judgment debt notice issued by Giuseppe Munì. Cei argued that he could offset the debt using a prior compensation claim, but the court held that such compensation must be asserted directly against the judgment debt itself. The ruling established that opposing a judgment debt notice with a separate compensation claim is procedurally inadmissible under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 1243 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Compensation cannot be used to oppose a judgment debt notice; the creditor must be sued directly for compensation.

Parole chiave

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compensation judgment debt notice opposizione a precetto title esecutivo procedural admissibility civil procedure code Corte di Cassazione opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 1243 c.c.
657019 - 01), non può essere proposta opposizione avverso precetto per titolo esecutivo giudiziale deducendo un fatto estintivo, quale la compensazione ai sensi dell’art. 1243 cod.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 356/2021 Numero sezionale 11175/2021 Numero di raccolta generale 3463/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 1243 cod. civ
657019 - 01), non può essere proposta opposizione avverso precetto per titolo esecutivo giudiziale deducendo un fatto estintivo, quale la compensazione ai sensi dell’art. 1243 cod. civ., antecedente la formazione del titolo esecutivo giudiziale.
art. 93 cod. proc. civ
Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutati il valore della causa e l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore dell’avvocato Antonio Ambrogio Culora, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23951 del 29/10/2020
L’eccezione relativa alla firma digitale è infondata in quanto non assume rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m" (Cass. n. 23951 del 29/10/2020 Rv.
Cass. n. 3716 del 14/02/2020
Essi sono infondati in quanto, per risalente e oramai costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo si veda: Cass. n. 3716 del 14/02/2020 Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 356-2021 proposto da: CEI GIANCARLO, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro MUNI' GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO AMBROGIO CULORA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 641/2020 del TRIBUNALE di PAVIA, depositata il 16/06/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 356/2021 Numero sezionale 11175/2021 Numero di raccolta generale 3463/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipatData pubblicazione 03/02/2022a del 14/12/2021, dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue. L’avvocato Giancarlo Cei propose appello avverso una sentenza del Giudice di Pace di Pavia che aveva rigettato una sua opposizione a precetto fondato su sentenza del Giudice di Pace di Agrigento. L’appello è stato rigettato dal Tribunale di Pavia, con sentenza n. 641 del 16/06/2020. L’avvocato Cei, difeso in proprio, propone, avverso detta sentenza, ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso Giuseppe Munì. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta di manifesta inammissibilità è stata ritualmente comunicata alle parti. Entrambe le parti hanno depositato memorie in ambito telematico, insistendo nelle rispettive prospettazioni. Il primo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Il secondo motivo pone censura di omesso esame di fatto decisivo, in relazione, quindi, al parametro di cui al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. Il terzo mezzo reca censura di violazione e falsa applicazione dell’art.1243 cod. civ.

Il controricorrente propone eccezioni relative alla ritualità della firma digitale e alla procura alla lite. L’eccezione relativa alla firma digitale è infondata in quanto non assume rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m" (Cass. n. 23951 del 29/10/2020 Rv. 659394 - 01): « Il ricorso per cassazione in Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 356/2021 Pag. 2 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 356/2021 Numero sezionale 11175/2021 Numero di raccolta generale 3463/2022 origine analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notifica Data pubblicazione 03/02/2022 telematica ex art. 3 bis l. n. 53 del 1994, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notifica effettuata a pezzo PEC), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m".

». Parimenti è infondata l’eccezione relativa alla procura speciale non essendo la procura necessaria in quanto l’avvocato Cei è difeso in proprio e risulta ritualmente iscritto all’albo speciale degli avvocati cassazionisti. La causa è stata incardinata quale opposizione a precetto fondato su titolo esecutivo giudiziale (per spese processuali) e mediante l’opposizione si deduce in compensazione il credito di cui al decreto ingiuntivo revocato per effetto di opposizione avverso di esso; le spese processuali, di cui al precetto, sono quelle relative a tale opposizione al decreto ingiuntivo.

I tre motivi di ricorso di legittimità, sopra concisamente riportati, possono essere trattati congiuntamente, stante la loro connessione. Essi sono infondati in quanto, per risalente e oramai costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo si veda: Cass. n. 3716 del 14/02/2020 Rv. 657019 - 01), non può essere proposta opposizione avverso precetto per titolo esecutivo giudiziale deducendo un fatto estintivo, quale la compensazione ai sensi dell’art. 1243 cod. civ., antecedente la formazione del titolo esecutivo giudiziale. Il ricorso è, per quanto motivato, infondato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutati il valore della causa e l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore dell’avvocato Antonio Ambrogio Culora, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ. Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 356/2021 Pag. 3 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 356/2021 Numero sezionale 11175/2021 Numero di raccolta generale 3463/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi Data pubblicazione 03/02/2022 atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 400,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, con distrazione in favore dell’avvocato Antonio Ambrogio Culora. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 14 dicembre 2020. Il presidente Enrico Scoditti Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 356/2021 Pag. 4 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a :