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Ordinanza — n. 3461/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling lower court must examine merits of contribution claim despite pending registration dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3461/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed INPS's appeal against the Rome Court of Appeal's decision to annul a contribution notice. The lower court had dismissed the notice because the professional's registration status was under judicial review, citing Article 24 of D.Lgs 46/1999. The Supreme Court reversed this, holding that the opposition judge must examine the substantive validity of the payment claim rather than merely declaring the registration illegitimate.

Regesto Legislator

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Art. 24 D.Lgs 46/1999; When a professional contests their registration in a separate management fund, the court handling the opposition to the tax notice must examine the substantive merits of the payment claim, not just the procedural status of the registration.

Parole chiave

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separate management fund contribution notice opposition substantive merits examination registration dispute preclusion INPS contribution claim computo dei contributi credito di contributi incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 24 D.Lgs 46/1999
L’Inps, dunque, in applicazione della previsione di cui all’art. 24 del D.Lgs nr.
Art. 30 D.L 78/2010
11555 del 2021) e che sono estensibili al procedimento, qui rilevante, disciplinato dall’art. 30 del D.L.
Art. 380 bis cod.proc.civ.
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio;
art. 380 bis cod.proc.civ
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14149 del 2012
Cass. nn. 17858 del 2018
14149 del 2012, seguita, tra le più recenti, da Cass. nn. 17858 del 2018 e 1558 del 2020; Cass.
Cass. n. 1558 del 2020
Cass. nr. 11555 del 2021
17858 del 2018 e 1558 del 2020; Cass. nr. 11555 del 2021) e che sono estensibili al procedimento, qui rilevante, disciplinato dall’art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15470-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO; - ricorrente - contro CRISPINO STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SALMERI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - F i r m a t o D a :

L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15470/2020 Numero sezionale 10213/2021 Numero di raccolta generale 3461/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 avverso la sentenza n. 4462/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione di Stefania Crispino avverso l’avviso di addebito, con cui l’INPS aveva richiesto il pagamento della somma di Euro 2228,73 a titolo di contributi dovuti alla gestione separata per l’anno 2009;

2. a fondamento del decisum, la Corte di appello ha osservato come l’accertamento dell’obbligo di iscrizione della professionista nella gestione separata dall’1.1.2009 – sulla cui base l’INPS aveva poi emesso l’avviso di addebito - fosse oggetto di impugnativa dinanzi alla Autorità giudiziaria competente ed il relativo giudizio ancora pendente. L’Inps, dunque, in applicazione della previsione di cui all’art. 24 del D.Lgs nr. 46 del 1999 non avrebbe potuto emettere l’avviso oggetto di causa che andava annullato;

3. avverso tale pronuncia l'Istituto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, cui ha opposto difese, con controricorso, l’avv.to Stefania Crispino; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio;

5. parte controricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE:

6. con l’unico motivo, parte ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. nr. 46 del 1999, art. 24 per avere la Corte di merito ritenuto di annullare l'iscrizione a ruolo, per la preclusione derivante dall’art. 24 cit., senza procedere, in ogni caso, Ric. 2020 n. 15470 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15470/2020 Numero sezionale 10213/2021 Numero di raccolta generale 3461/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 all’accertamento, nel merito, di fondatezza della pretesa contributiva;

7. il motivo è fondato, in base al consolidato il principio secondo cui il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (così già Cass. n. 14149 del 2012, seguita, tra le più recenti, da Cass. nn. 17858 del 2018 e 1558 del 2020; Cass. nr. 11555 del 2021) e che sono estensibili al procedimento, qui rilevante, disciplinato dall’art. 30 del D.L. nr. 78 del 2010, conv. in legge nr. 122 del 2010;

8. il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata, con necessità di rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la valutazione della questione di prescrizione, sollevata nel controricorso, che richiede accertamenti di fatto, impediti in questa sede;

9. al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 17 novembre Il Presidente Dott.ssa. Margherita Maria Leone Ric. 2020 n. 15470 sez. ML - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .