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Ordinanza — n. 3457/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding contribution prescription term, ruling payment deadline extended by decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3457/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by an engineer against an INPS decision ordering unpaid contributions for 2008. While the lower court incorrectly set the prescription period start date at the tax filing date, the Supreme Court held that the administrative decree extended the payment deadline to July 2009. Consequently, the INPS payment request submitted in June 2014 fell within the five-year prescription limit, leading to the dismissal of the claim.

Regesto Legislator

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Art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995; Art. 18, comma 4, D.Lgs. 241/1997: The prescription period for contributory debts begins from the date the payment deadline expires, not the tax filing date, and administrative decrees extending this deadline are binding on the prescription calculation.

Parole chiave

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contribution prescription INPS debt collection payment deadline extension administrative decree five-year limitation tax filing date separate management credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 3, commi 9 e 10, della legge nr. 335 del 1995
3 cod.proc.civ.- la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge nr. 335 del 1995 nonchè dell’art.
Art. 18, comma 4, del D.Lgs nr. 241 del 1997
335 del 1995 nonchè dell’art. 18, comma 4, del Dlgs nr.
D.P.C.M. 4 giugno 2009, nr. 137
art. 380 bis cod.proc.civ
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.;
artt. 132 cod.proc.civ
32166 del 2018, alla cui ampia motivazione si rinvia, anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 22919 del 2019
a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha richiamato i principi di Cass. nr. 22919 del 2019 e di Cass.
Cass. nr. 30344 del 2017
contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. nr. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione nr.
Cass. nr. 15631 del 2016
Cass. nr. 15631 del 2016; nr.
Cass. nr. 21752 del 2010
Cass. nr. 11843 del 2007
Cass. nr. 16573 del 2004
Cass. nr. 73 del 2014
Cass. nr. 73 del 2014; nr.
Cass. nr. 16586 del 2010
Cass. nr. 20898 del 2007
Cass. nr. 5360 del 2004
Cass. nr. 23674 del 2004
Cass. nr. 11949 del 2004
Cass. nr. 14210 del 2002
Cass. nr. 1972 del 2000
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13687-2020 proposto da: BIANCO SALVATORE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ATTILIO VITTORIO CHIRICO; - ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ; - intimato - avverso la sentenza n. 239/2019 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, depositata il 01/02/2020; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13687/2020 Numero sezionale 10212/2021 Numero di raccolta generale 3457/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. la Corte d'appello di Cagliari -sezione distaccata di Sassari-, in accoglimento del gravame dell’Inps, ha dichiarato dovuti alla Gestione Separata Inps, da parte dell’ingegnere Bianco, i contributi in relazione al reddito prodotto nell'anno 2008, per l’attività libero professionale svolta, non ricorrendo i presupposti per il versamento ad INARCASSA, in ragione del contemporaneo svolgimento di altra attività dipendente per la quale il professionista era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

2. a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha richiamato i principi di Cass. nr. 22919 del 2019 e di Cass. nr. 30344 del 2017 e ha, poi, ritenuto non prescritto il credito dell’INPS, in relazione all’anno in oggetto, dovendo il dies a quo fissarsi al momento della presentazione dei redditi e non avendo l’appellato dimostrato di aver ricevuto la richiesta di pagamento decorso il termine quinquennale di prescrizione;

3. avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione, l’ingegnere Bianco, articolando un unico motivo di censura;

4. l’INPS è rimasto intimato;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.;

6. parte ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE:

7. con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge nr. 335 del 1995 nonchè dell’art. 18, comma 4, del Dlgs nr. 241 del 1997 e dell’art. Ric. 2020 n. 13687 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13687/2020 Numero sezionale 10212/2021 Numero di raccolta generale 3457/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 17 DPR nr. 435 del 2001, per avere la Corte di merito ritenuto che il dies a quo del termine di prescrizione dovesse fissarsi al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e non alla data di scadenza del termine per il versamento dei contributi;

8. nella fattispecie, il termine per il versamento era fissato al 16.6.2009 mentre la richiesta di pagamento dell’INPS era pervenuta il 30.6.2014;

9. il motivo è da respingere;

10. in questa sede, va data continuità al principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'Inarcassa, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nel D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. nr. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione nr. 18865 del 2018, Cass. nr. 32166 del 2018, alla cui ampia motivazione si rinvia, anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ.; seguono, ex plurimis, Cass., sez.

VI., nr. 14445 del 2019; Cass. nr. 14533 del 2021);

11. in ordine, invece, al dies a quo del termine di prescrizione, va sicuramente ribadito, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione Ric. 2020 n. 13687 sez. ML - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13687/2020 Numero sezionale 10212/2021 Numero di raccolta generale 3457/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»;

12. di recente, questa Corte, nel confermare il principio esposto, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021) chiarendo, in particolare, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (v. in motivazione, Cass. nr.10273 cit.);

Ric. 2020 n. 13687 sez. ML - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13687/2020 Numero sezionale 10212/2021 Numero di raccolta generale 3457/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 13. ciò posto, nella fattispecie deve osservarsi che: - viene in rilievo il D.P.C.M. del 4 giugno 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2009, nr. 137, che ha differito al 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2008, per tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore»; - la questione attinente al dies a quo del termine di prescrizione del debito contributivo è tuttora sub iudice in quanto oggetto del motivo di ricorso; - secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v.

Cass. nr. 15631 del 2016; nr. 21752 del 2010; nr. 11843 del 2007; nr. 16573 del 2004); - deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell’ipotesi in esame (il D.P.C.M. del 4.6.2009, è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997);

14. da tali premesse discende che, benché la sentenza impugnata abbia erroneamente fissato la decorrenza del termine di prescrizione alla data di presentazione dei redditi e non al momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento, nondimeno detto termine non era maturato perché, dovendo considerarsi il termine differito in virtù del D.P.C.M. cit. (e dunque il 6.7.2009), la richiesta di pagamento dell’INPS del 30.6.2014 (come dedotto dal ricorrente) è intervenuta prima del quinquennio;

15. sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va, pertanto, respinto; Ric. 2020 n. 13687 sez. ML - ud. 16-11-2021 -5- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13687/2020 Numero sezionale 10212/2021 Numero di raccolta generale 3457/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 16. non si provvede in ordine alle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’INPS;

17. sussistono, invece, i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo, ove dovuto; PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 16 novembre 2021. Il Presidente Dott.ssa Margherita Maria Leone Ric. 2020 n. 13687 sez. ML - ud. 16-11-2021 -6- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8