Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3456/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows victim of duty pension claim, ruling lower court failed to apply equalization principles with terrorism victims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3456/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Alessandro La Placa's appeal against the Second Instance Court's rejection of his 'victim of duty' pension claim. La Placa argued the lower court incorrectly applied the law by setting his pension lower than that of terrorism victims, violating constitutional equity principles. The court agreed, citing established case law that mandates equal pension amounts for victims of duty and terrorism, and thus quashed the lower judgment for remittal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 comma 562 legge 266/2005; Art. 1 comma 1 lett. a DPR 243/2006: The monthly pension for victims of duty must be equal to that granted to victims of terrorism and organized crime, reflecting the legislative intent of equity and rationality under Article 3 of the Constitution.

Parole chiave

Generato dall'IA
victim of duty pension equalization terrorism victims constitutional equity Cassation remittal legislative intent pension amount restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 562, della legge nr. 266 del 2005
cod.proc.civ.- deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1, comma 562, della legge nr. 266 del 2005 e dell’art.
Art. 1, comma 1, lett. a, del d.p.r. nr. 243 del 2006
cod.proc.civ.- deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1, comma 562, della legge nr.
Art. 3 della Costituzione
l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente - ai sensi dell’art. 360 nr.
art. 3 Cost
l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente - ai sensi dell’art. 360 nr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 7761 del 2017
Cass. n. 19036 del 2019
Cass. n. 24956 del 2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 38017-2019 proposto da: LA PLACA ALESSANDRO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA BAVA; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 370/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/10/2019;

F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 38017/2019 Numero sezionale 10210/2021 Numero di raccolta generale 3456/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. la Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di Alessandro La Placa, riconosciuto «vittima del dovere», alla riliquidazione dell’assegno ex art. 2 della legge nr. 407 del 1998 nella misura di euro 500,00;

2. Alessandro La Placa ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza affidandosi ad un motivo;

3. il Ministero ha resistito, con controricorso;

4. entrambe le parti hanno depositato memoria. DIRITTO CONSIDERATO CHE:

1. l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente - ai sensi dell’art. 360 nr. cod.proc.civ.- deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1, comma 562, della legge nr. 266 del 2005 e dell’art. 1, comma (1) lett. a, del d.p.r. nr. 243 del 2006 è fondato;

4. le Sezioni Unite, con la sentenza 27 marzo 2017, n. 7761, hanno precisato che in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria;

6. tali principi, ribaditi da Cass. nr. 19036 del 2019 e, più di recente, da Cass. nr. 24956 del 2021, sono stati, invece, disattesi dalla decisione impugnata; Ric. 2019 n. 38017 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 38017/2019 Numero sezionale 10210/2021 Numero di raccolta generale 3456/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 7. il ricorso deve essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi sopra indicati;

8. il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese della presente fase del giudizio;

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 16 novembre 2021. IL PRESIDENTE Dott.ssa Margherita Maria Leone Ric. 2019 n. 38017 sez. ML - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A