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Ordinanza — n. 3455/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against provincial liability for oil spill on road due to lack of proof of negligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3455/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Anna Alfano's appeal against the Salerno Court of Appeal's decision rejecting her claim for damages regarding an oil spill on a public road. Alfano argued that the burden of proof should shift to the Province to show the spill was sudden, while the Province contended the oil had been present for a long time without warning signs. The court ruled that the lower court correctly applied the burden of proof rules and factual findings, noting that the Province was not liable for the long-standing presence of the oil.

Regesto Legislator

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Art. 2043 c.c.; Art. 2051 c.c.: The burden of proof regarding the existence of a fortuitous event remains on the defendant when the custodian's liability is negated by the duration of the hazard, and factual assessments by the trial court are not subject to cassation review.

Parole chiave

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tort liability burden of proof public road maintenance fortuitous event custody liability provincial responsibility caso fortuito responsabilità per incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 2043 c.c.
Art. 2051 c.c.
artt. 2051 c.c
Con il secondo motivo si adduce violazione ed errata applicazione degli artt. 2051 c.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24159-2020 proposto da: ALFANO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI MISENATI, 22, presso lo studio dell'avvocato NADIA POLISETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI PAGANO; - ricorrente - contro PROVINCIA di SALERNO , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANCARLO MARINIELLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 746/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 25/06/2020;

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24159/2020 Numero sezionale 8920/2021 Numero di raccolta generale 3455/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCA FIECCONI. Rilevato che :

1. La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n. 746/2020 del 25 giugno 2020, ha confermato la pronuncia di rigetto della domanda proposta dalla appellante, qui ricorrente, Anna Alfano nei confronti della Provincia di Salerno per ottenere il risarcimento dei danni provocati alla propria auto a causa della fuoriuscita di strada per la presenza sul manto stradale di una macchia di olio mista ad acqua. La convenuta aveva eccepito la carenza di legittimazione passiva, non essendo la strada di sua competenza e la Corte d’appello, sul punto riformava la sentenza di primo grado che l’aveva rilevata, ma rigettava la domanda nel merito, posto che non risultava che la macchia d’ olio fosse stata segnalata da tempo o che vi fosse stata nel tempo la reiterazione dell’insidia, tale da imporre l’apposizione di un segnale di pericolo.

2. Il ricorso per cassazione, illustrato da successiva memoria, è stato notificato il 18 settembre 2020 ed è affidato a due motivi. Parte intimata ha notificato controricorso. Ritenuto che :

1. Con il primo motivo si deduce omessa, insufficiente e contradittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, posto che l’appello sarebbe stato accolto in punto di legittimazione dell’ente appellato, ma ciononostante la Corte d’appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado. 1.1. Il motivo è infondato. In realtà la sentenza, accogliendo solo in parte l’appello della ricorrente, ha affermato la Ric. 2020 n. 24159 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24159/2020 Numero sezionale 8920/2021 Numero di raccolta generale 3455/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 legittimazione passiva della Provincia di Salerno, riformando sul punto la sentenza di primo grado. Tale pronuncia, invero, non si pone in contrasto con la decisione di rigetto del merito, pronunciata nei confronti del giusto contraddittore.

Non c’è la denunciata contraddittorietà fra dispositivo e motivazione perché la risoluzione in termini favorevoli all’appellante della questione pregiudiziale di rito della legittimazione passiva non è in contrasto con il rigetto della domanda perché ritenuta infondata nel merito.

2. Con il secondo motivo si adduce violazione ed errata applicazione degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c., in quanto sarebbe spettata al convenuto, e non all’attore, la prova del caso fortuito, e quindi che la presenza del materiale vischioso fosse dipesa da una causa estemporanea, tenendo conto altresì che sul posto vi è una industria di petroli e che i mezzi spesso perdono del materiale oleoso, nonché che su quel tratto di strada si verificano spesso incidenti simili, come riferito da alcune testate circolanti nel territorio Nocerino in atti allegate. 2.1.

Quanto al secondo motivo, deve rilevarsene la inammissibilità. Il giudice di merito ha ritenuto che, con riferimento al tempo di presenza della macchia d’olio sulla strada, non vi fosse responsabilità dell’ente per la custodia della res; la censura in termini di violazione della regola dell’onere probatorio è inconferente perché tale regola viene in rilievo in presenza di fatto rimasto non provato, mentre qui il giudice ha accertato l’esistenza del caso fortuito, assumendo che non era esigibile, in base alle circostanze, l’intervento riparatore da parte del custode; per il resto, la censura attiene al giudizio di fatto, poiché tende a contrapporre valutazioni sul merito della vicenda (non estemporaneità della macchia d’olio in quanto presente da tempo sulla strada percorsa dall’attrice) Ric. 2020 n. 24159 sez.

M3 - ud. 12-10-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 24159/2020 Numero sezionale 8920/2021 Numero di raccolta generale 3455/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 in contrasto con l’accertamento fattuale svolto dal giudice, attestante il contrario, sulla base del medesimo materiale probatorio richiamato dalla ricorrente. 2.2.

Conclusivamente il ricorso va rigettato, con spese e contributo unificato a carico della ricorrente. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese liquidate in € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente, con distrazione a favore del legale. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021, nella camera di consiglio della sezione sesta- terza civile. Il Presidente Enrico Scoditti Ric. 2020 n. 24159 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s