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Ordinanza — n. 3450/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to file the appeal within the statutory time limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3450/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Alessandro Di Guardo against a labor dispute judgment procedurally inadmissible. The appellant had failed to deposit the appeal document by the deadline of March 24, 2021, despite having filed the request for non-deposit on March 24, 2021. Consequently, the court ruled that the appeal was time-barred under Article 369 of the Code of Civil Procedure, ordering the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; The failure to deposit the appeal within the prescribed time limit renders the appeal procedurally inadmissible, regardless of any subsequent request for non-deposit.

Parole chiave

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procedural inadmissibility time bar appeal failure to deposit Code of Civil Procedure labor dispute appeal adattamento delle retribuzioni retribuzione non pagata restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
il ricorrente ha omesso di depositare il ricorso e ciò ne comporta l’improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (Cass.
Art. 380bis c.p.c.
con atto notificato il 4 gennaio 2021, Alessandro Di Guardo ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui Marco Iacona resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1.
art. 380bis c.p
con atto notificato il 4 gennaio 2021, Alessandro Di Guardo ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui Marco Iacona resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1.
art. 369 c.p
il ricorrente ha omesso di depositare il ricorso e ciò ne comporta l’improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10 gennaio 2001, n. 252
(Cass. 10 gennaio 2001, n. 252; Cass.
Cass. 9 novembre 2017, n. 26529
252; Cass. 9 novembre 2017, n. 26529);
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile, con la condanna di Alessandro Di Guardo alle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7388-2021 proposto da: DI GUARDO ALESSANDRO, RICORSO NON DEPOSITATO AL 24/03/2021; - ricorrente - contro IACONA MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO RIZZO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 408/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7388/2021 Numero sezionale 11214/2021 Numero di raccolta generale 3450/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 RILEVATO CHE 1. con sentenza 3 luglio 2019, la Corte d’appello di Catania condannava Marco Iacona al pagamento, in favore del dipendente Alessandro Di Guardo, della complessiva somma di € 5.979,00, oltre accessori, con rigetto di ogni altra domanda: in riforma della sentenza di primo grado, che l’aveva invece condannato al pagamento della complessiva somma di € 127.306,30, a titoli retributivi vari, oltre accessori;

2. con atto notificato il 4 gennaio 2021, Alessandro Di Guardo ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui Marco Iacona resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente ha omesso di depositare il ricorso e ciò ne comporta l’improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (Cass. 10 gennaio 2001, n. 252; Cass. 9 novembre 2017, n. 26529);

2. il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile, con la condanna di Alessandro Di Guardo alle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Ric. 2021 n. 07388 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7388/2021 Numero sezionale 11214/2021 Numero di raccolta generale 3450/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 14 dicembre 2021 Il Presidente (dott. Adriana Doronzo) Ric. 2021 n. 07388 sez. ML - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S